URBANISTICA - CESSAZIONE ATTIVITÀ CONDOTTA IN VIOLAZIONE DI CONVENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302561/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda il ricorso proposto da Immobiliare 3c S.n.c., società di gestione immobiliare con sede a Milano, avverso un'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Vimercate emanata il 24 giugno 2016 e regolarmente notificata il 30 giugno 2016. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Quarta, con numero di registro 1859 del 2016, nella forma ordinaria della impugnazione dei provvedimenti amministrativi. Della controversia ha avuto interesse ad intervenire anche la società Alb Immobiliare S.r.l., che si è costituita ad adiuvandum a sostegno delle ragioni della ricorrente. La sentenza è stata pronunciata in data 18 ottobre 2023, pertanto quasi sette anni dopo la notificazione dell'ordinanza impugnata. Per quanto la sentenza non dettagli gli specifici motivi di contestazione, le circostanze relative alle parti coinvolte, tutte operanti in ambito immobiliare, inducono a ritenere che la controversia ruoti intorno a decisioni amministrative adottate dal Comune nelle materie di competenza locale, quali edilizia, urbanistica o autorizzazioni relative a immobili.
Il quadro normativo
La disciplina del processo amministrativo, applicabile al ricorso in esame, è regolata dal Codice del Processo Amministrativo, al quale la sentenza fa riferimento ricordando specificamente gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, relativi ai presupposti della ricorribilità e alle modalità di trattazione dei ricorsi. Risulta inoltre richiamato l'articolo 87, comma 4-bis, del medesimo codice di rito, che regola aspetti procedurali significativi per la pronuncia di inammissibilità. La competenza della Sezione Quarta del TAR Lombardia è stata correttamente esercitata trattandosi di materia amministrativa di competenza territoriale della Lombardia, nella misura in cui il Comune convenuto è ubicato nel territorio di tale regione. Le norme relative all'esecutività e all'ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali da parte dell'amministrazione costituiscono il presupposto per l'ordine contenuto nel dispositivo della sentenza. Il diritto amministrativo sostanziale applicabile dipende dalla materia specifica dell'ordinanza impugnata, senza che dalla sentenza emerga con chiarezza quale fosse il settore normativo specificamente in gioco.
La questione giuridica
La questione che il collegio giudicante ha dovuto affrontare non è esplicitamente descritta nella sentenza, tuttavia la dichiarazione di inammissibilità evidenzia che il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di legittimazione procedimentale e processuale. L'inammissibilità può derivare da diversi ordini di motivi, quali la mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente, l'assenza dei presupposti di ricorribilità dell'atto amministrativo impugnato, la violazione dei termini di deposito o di notificazione del ricorso, ovvero profili relativi al requisito della concretezza della controversia. Il fatto che la sentenza sia stata trattenuta in decisione sulla base dei soli scritti processuali, senza discussione orale, suggerisce che la questione di ammissibilità fosse risolvibile attraverso la mera valutazione documentale dei vizi procedurali del ricorso. La pronuncia di inammissibilità, in diritto amministrativo, comporta l'estinzione della causa senza un merito giudiziale, rappresentando una preclusione al accertamento nel merito delle ragioni dedotte dalla ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha valutato il ricorso secondo le procedure ordinarie di smaltimento dell'arretrato, trovandosi in seduta straordinaria presso la camera di consiglio il 18 ottobre 2023. L'estensore della sentenza, la dottoressa Katiuscia Papi, ha trattenuto la causa in decisione sulla base della sola documentazione scritta, come esplicitamente documentato nel verbale di udienza. Questo approccio suggerisce che il difetto procedimentale alla base dell'inammissibilità fosse evidente e non necessitasse di ulteriori chiarimenti attraverso la discussione orale. Il collegio ha applicato i criteri rigorosi previsti dal codice del processo amministrativo per la verifica dei presupposti di ammissibilità, i quali costituiscono uno sbarramento iniziale prima che il giudice possa entrare nel merito della controversia. Sebbene la motivazione estesa non sia riportata nel testo disponibile, la decisione di dichiarare il ricorso inammissibile rappresenta una scelta consapevole di non accogliere le doglianze della ricorrente già in via preliminare. L'Amministrazione è stata sollecitata ad ottemperare alla sentenza, il che denota la consapevolezza che il provvedimento rappresentava una pronuncia definitiva e vincolante per tutte le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo sin dalla fase preliminare la contestazione avanzata da Immobiliare 3c S.n.c. avverso l'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Vimercate. Di conseguenza, l'atto amministrativo impugnato rimane in vigore e pienamente efficace, senza che il giudice amministrativo abbia potuto valutarne la legittimità nel merito. La sentenza non ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, applicando la regola generale del silenzio sulla questione delle spese, che comporta la compensazione delle stesse tra le parti. È stato inoltre ordinato all'Amministrazione Comunale di Vimercate di provvedere all'esecuzione della sentenza secondo le modalità previste dalle norme sul processo amministrativo.
Massima
L'inammissibilità del ricorso amministrativo preclude il giudizio nel merito della controversia e comporta la conservazione dell'efficacia dell'atto amministrativo impugnato, indipendentemente dalle ragioni sostanziali addotte dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale n. 4/4 del 24 giugno 2016, prot. n. 21552, notificata in data 30 giugno 2016, nonché di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso con vittoria delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato e alle spese generali. sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2016, proposto da Immobiliare 3c S.n.c. di Claudio Cantù & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di Vimercate, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Alb Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
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