URBANISTICA - APPROVAZIONE PIANO GOVERNO TERRITORIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302537/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un gruppo di undici cittadini residenti nel territorio di Monza ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la Variante al Piano di Governo del Territorio comunale, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione numero 8 del 6 febbraio 2017 e successivamente divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 3 maggio 2017. I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Avio Giacovelli, lamentavano una lesione diretta dei loro diritti e interessi derivante da quanto disposto dalla variante urbanistica, chiedendo al giudice amministrativo l'annullamento totale del provvedimento oppure, in via subordinata, l'annullamento parziale limitatamente alle parti della variante che ledevano specificamente le loro posizioni. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo con numero di registro 1722 del 2017 e la causa è stata assegnata alla Sezione Quarta del medesimo collegio.
Il quadro normativo
La materia del contendere rientra nel settore urbanistico e della pianificazione territoriale, disciplinato in Lombardia dalla Legge Regionale numero 12 del 2005 e dalle relative norme di attuazione. Il Piano di Governo del Territorio rappresenta lo strumento urbanistico fondamentale mediante il quale i comuni definiscono gli assetti e le trasformazioni del territorio, identificando le aree destinate ai diversi usi e fissando le modalità per l'edificazione e l'utilizzo del suolo. Le varianti a tale strumento costituiscono modifiche alle scelte originarie e devono seguire il procedimento amministrativo previsto dalla legge, comprensivo della fase di approvazione consiliare e della relativa pubblicazione. La legittimità di tali varianti è sottoposta al sindacato del giudice amministrativo, che può annullarle qualora affette da vizi di procedimento o di merito che determinino una compressione illegittima dei diritti e degli interessi delle parti ricorrenti.
La questione giuridica
La controversia sorgeva dalla presunta illegittimità della Variante al Piano di Governo del Territorio di Monza, che i ricorrenti ritenevano lesiva dei loro diritti e interessi specificamente identificati sul territorio. Sebbene il provvedimento fosse stato regolarmente approvato e pubblicato secondo le modalità previste dalla legge, i ricorrenti contestavano il merito delle scelte urbanistiche operate dalla variante, sostenendo che esse determinassero una ingiustificata compressione delle loro posizioni giuridiche. La questione richiedeva al giudice amministrativo di valutare se la variante fosse viziata nei suoi presupposti normativi, procedimentali o sostanziali e se effettivamente ledesse in misura illegittima i diritti invocati dai ricorrenti.
La motivazione del giudice
La sentenza non contiene una motivazione nel senso tradizionale, in quanto la causa è stata dichiarata estinta per rinuncia esplicita dei ricorrenti. La rinuncia al ricorso rappresenta l'esercizio di una facoltà procedimentale mediante la quale i ricorrenti stessi hanno deciso di non proseguire nell'azione di impugnazione del provvedimento amministrativo, comportando l'estinzione automatica del giudizio pendente. Tale rinuncia è stata comunicata nel corso dell'udienza del 18 ottobre 2023 e accettata dal Tribunale, il quale ha costatato il verificarsi della condizione sospensiva della sentenza nel merito. L'estinzione per rinuncia non comporta alcuna pronuncia di merito circa la legittimità della variante urbanistica, ma costituisce semplicemente la conclusione del procedimento giurisdizionale senza una valutazione del fondamento delle pretese dedotte in ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato estinta la causa in relazione al ricorso presentato dai cittadini per l'annullamento della Variante al Piano di Governo del Territorio di Monza. In conseguenza dell'estinzione per rinuncia, il collegio ha compensato le spese processuali tra le parti, applicando il principio secondo il quale quando la causa cessa per volontà dello stesso ricorrente, i costi della controversia non gravano prevalentemente su una parte. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 con l'intervento della magistratura competente ed è stata ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione della causa senza pronunciamento nel merito sulla legittimità del provvedimento impugnato, comportando la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della Variante al Piano di Governo del Territorio di Monza, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 e divenuta esecutiva in seguito a pubblicazione sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017, ovvero, in via subordinata il suo annullamento in parte qua, laddove essa lede direttamente i diritti e gli interessi dei ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 1722 del 2017, proposto da - Luigi Borgonovo, Carla Borgonovo, Davide Borgonovo, Egidio Borgonovo, Emma Borgonovo, Giovanni Borgonovo, Maddalena Maria Borgonovo, Silvio Brivio, Angelo Della Torre, Giancarlo Elli e Maria Pia Gaggi, rappresentati e difesi dall’Avv. Avio Giacovelli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Piazza Argentina n. 1; - il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante, Maria Assunta Banza, Giancosimo Maludrottu, Stefano Boeche e Paola Giovanna Brambilla e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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