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Sentenza n. 202302534/2023

Sentenza n. 202302534/2023

URBANISTICA - PIANO ATTUATIVO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302534/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Società Corem S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso una serie di provvedimenti adottati dal Comune di Monza. In particolare, la ricorrente aveva proposto un Piano attuativo per un'area individuata in via Borgazzi e via Empedocle. Con provvedimento del 2 settembre 2016, il Comune ha negato l'adozione del Piano attuativo proposto, comunicando precedentemente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda in conformità all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990. Parallelamente, il Consiglio comunale aveva adottato una Variante generale al Piano Governo del Territorio con deliberazione n. 53 del 7 luglio 2016, mentre la Giunta comunale aveva già espresso il 26 aprile 2016 la mancanza di interesse all'attivazione di una Variante parziale richiesta dalla stessa società. La ricorrente aveva contestato l'illegittimità di questi provvedimenti e successivamente, come motivi aggiunti, aveva impugnato la deliberazione definitiva della Variante generale approvata dal Consiglio il 6 febbraio 2017.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'ambito del diritto amministrativo relativo alla pianificazione urbanistica e al governo del territorio, disciplinato dalla legge regionale lombarda e dalle leggi statali in materia. Il procedimento di adozione di piani attuativi e varianti al Piano Governo del Territorio è soggetto alle disposizioni della legge regionale e dal codice del procedimento amministrativo, in particolare nella parte riguardante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di domande amministrative. La ricorrente faceva valere violazioni delle normative in materia di pianificazione territoriale e della legge sul procedimento amministrativo, contestando la legittimità dei dinieghi opposti dall'amministrazione comunale alla presentazione del proprio progetto urbanistico.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il Comune di Monza avesse legittimamente negato l'adozione del Piano attuativo proposto dalla ricorrente e se fosse stata corretta la decisione di non procedere con una Variante parziale del P.G.T., optando invece per una Variante generale. La ricorrente lamentava che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto accogliere la proposta di piano attuativo e che le valutazioni sulla necessità della Variante generale non fossero state adeguatamente motivate. La questione coinvolgeva pertanto l'interpretazione della discrezionalità amministrativa nel settore della pianificazione territoriale e i limiti entro cui l'ente locale poteva rifiutare proposte di attuazione del piano urbanistico.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che nel corso del procedimento si fosse verificata una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente nel proseguimento della controversia. Questa circostanza ha determinato l'improcedibilità del ricorso secondo i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, per la quale la mancanza di interesse della parte a una pronuncia di merito rende il ricorso inammissibile anche se ratione temporis correttamente proposto. Il giudice ha considerato che gli eventi verificatesi durante il procedimento, culminati nella deliberazione definitiva della Variante generale nel febbraio 2017 e nei successivi sviluppi procedimentali, avevano modificato la situazione fattuale in modo tale da eliminare il vantaggio pratico che la ricorrente avrebbe potuto ottenere da una pronuncia di annullamento dei provvedimenti impugnati. Pertanto, il collegio giudicante ha optato per la decisione di non affrontare il merito della controversia, limitandosi a constatare l'intervenuta carenza di interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti proposti dalla Corem S.r.l. La sentenza non comporta una condanna al pagamento delle spese di giudizio da parte della ricorrente, essendo le spese compensate tra le parti. Il provvedimento è diretto esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni della legge processuale amministrativa, rimanendo fermi tutti i provvedimenti impugnati nella loro vigenza legale.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo sopravvenga una modificazione sostanziale della situazione fattuale che elimini l'interesse della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati, il ricorso diviene improcedibile anche se inizialmente proposto nei termini e con gli elementi richiesti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Monza PG 127649 del 2 settembre 2016, trasmesso via p.e.c. in pari data, recante diniego di adozione di Piano attuativo proposto dalla ricorrente;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 53 del 7 luglio 2016, pubblicata all’Albo Pretorio dal 15 luglio al 29 luglio 2016, recante adozione della Variante generale al P.G.T., in via principale in toto o, in via subordinata, in parte qua;
- di ogni altro atto a essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a:
- provvedimento del Comune di Monza PG 64935 del 27 aprile 2016, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di adozione di Piano attuativo, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 s.m.i.;
- deliberazione della Giunta comunale di Monza assunta in data 26 aprile 2016, con la quale è stata espressa la mancanza di interesse all’attivazione di Variante parziale al P.G.T. richiesta dalla Società Corem S.r.l.;
- nota del Dirigente del Settore Governo del Territorio e S.U.A.P. del Comune di Monza PG 110908 del 20 luglio 2016;
- deliberazione della Giunta Comunale di Monza n. 257 del 26 luglio 2016, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alla proposta di piano attuativo in via Borgazzi – via Empedocle”;
- e per la condanna del Comune di Monza al risarcimento di tutti e i danni subiti e subendi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della deliberazione del Consiglio comunale di Monza n. 8 del 6 febbraio 2017, avente a oggetto Variante generale al P.G.T. vigente “… controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva”, pubblicata sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, del 3 maggio 2017;
- di ogni altro atto a esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
- e per la condanna del Comune di Monza al risarcimento di tutti e i danni subiti e subendi.
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Corem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Sala, Maria Sala ed Elvezio Bortesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Hoepli n. 3;
- il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu e Paola Giovanna Brambilla e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Vista la richiesta di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalla difesa della parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza smaltimento del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore del Comune di Monza, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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