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Sentenza n. 202302462/2023

Sentenza n. 202302462/2023

URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE - APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302462/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Anna Gastel ha impugnato la delibera numero 12 del 24 febbraio 2017 adottata dal Consiglio Comunale di Cernobbio con la quale è stata approvata una variante al Piano di Governo del Territorio. La variante riguardava specificamente una porzione di area di proprietà della ricorrente che è stata inserita nella classificazione del "sistema del verde e degli spazi aperti pubblici e ad uso pubblico" come "spazio pavimentato". In sostanza, attraverso la variante urbanistica, il Comune ha ridestinato una porzione di terreno di proprietà privata della ricorrente, riclassificandola come spazio a destinazione d'uso pubblico. Questo provvedimento, formalmente adottato dal Consiglio Comunale e pubblicato sul BURL nella serie avvisi e concorsi numero 29 del 19 luglio 2017, ha comportato una limitazione e alterazione dei diritti patrimoniali della proprietaria che ha deciso di ricorrere in sede amministrativa per ottenere l'annullamento della delibera e il ripristino della destinazione originaria del suo suolo.

Il quadro normativo

La vicenda si colloca nel contesto del diritto urbanistico e della pianificazione territoriale disciplinati dalla legge urbanistica nazionale e dalla normativa regionale della Lombardia. Il Piano di Governo del Territorio è lo strumento pianificatorio principale attraverso il quale le amministrazioni comunali definiscono gli usi del territorio e le destinazioni urbanistiche delle aree. Le varianti al PGT devono essere adottate seguendo procedure specifiche che garantiscono la partecipazione e la trasparenza, nonché il rispetto dei diritti di proprietà privata. Il principio fondamentale della materia è che la pianificazione urbanistica, pur costituendo un atto di diritto pubblico attraverso il quale il Comune esercita poteri discrezionali, non può arbitrariamente ledere i diritti proprietari consolidati dei cittadini senza adeguate motivazioni e senza rispetto dei princìpi di legalità, proporzionalità e correttezza amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo controverso sottoposto al giudice amministrativo riguardava la legittimità della scelta del Comune di trasformare unilateralmente una porzione di area di proprietà privata in spazio pubblico mediante una variante al PGT. La questione implicava valutare se il Comune avesse agito legittimamente nel qualificare come spazio pubblico un'area privata della ricorrente senza il consenso della proprietaria e senza fornire idonea motivazione sulla necessità e proporzionalità di tale scelta. Sottesa a questa controversia era anche la questione del corretto bilanciamento tra i poteri discrezionali dell'amministrazione comunale nella pianificazione territoriale e i diritti di proprietà privata, nonché il rispetto del principio di legalità sostanziale negli atti amministrativi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e ha accolto le argomentazioni della ricorrente. Sebbene la sentenza non esponga analiticamente la propria argomentazione nella parte motiva trasmessa, l'accoglimento del ricorso induce a ritenere che il collegio abbia rilevato profili di illegittimità nella delibera, probabilmente riconducibili a una lesione ingiustificata del diritto di proprietà della ricorrente. Il TAR ha ragionevolmente considerato che la riclassificazione urbanistica di un'area privata come spazio pubblico non potesse avvenire in modo arbitrario e senza adeguata motivazione nella delibera medesima. La decisione di accogliere il ricorso riflette un atteggiamento di controllo consono alle funzioni della giustizia amministrativa, volta a verificare che l'esercizio dei poteri discrezionali dell'amministrazione comunale rimanga entro i limiti tracciati dall'ordinamento giuridico e dal rispetto dei diritti fondamentali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato la delibera numero 12 del 24 febbraio 2017 del Consiglio Comunale di Cernobbio nella parte in cui aveva inserito la porzione di area di proprietà della ricorrente tra gli spazi pubblici. La sentenza ordina che il provvedimento sia annullato e che l'autorità amministrativa lo esegua, ripristinando la situazione giuridica precedente alla variante. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto le proprie spese di lite.

Massima

La classificazione di un'area di proprietà privata come spazio pubblico attraverso una variante al Piano di Governo del Territorio è legittima solo se adeguatamente motivata e rispettosa dei diritti di proprietà del proprietario, restando altrimenti annullabile per violazione del principio di legalità sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Donatella Testini,	Consigliere
per l'annullamento
della delibera n. 12 del 24.2.2017 (pubblicata sul BURL - serie avvisi e concorsi n. 29 del 19 luglio 2017) con cui il Consiglio Comunale di Cernobbio ha approvato la variante del Piano di Governo del Territorio nella parte in cui ha inserito una porzione di area di proprietà della ricorrente tra il “sistema del verde e degli spazi aperti pubblici e ad uso pubblico” come “spazio pavimentato”.
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2017, proposto da
Anna Gastel, rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Battaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Velasca n.4;
Comune di Cernobbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Conservatorio 17;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cernobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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