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Sentenza n. 202300229/2023

Sentenza n. 202300229/2023

URBANISTICA - PGT - VARIANTE - APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300229/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia affronta una controversia in materia di pianificazione urbanistica nel Comune di Trezzano sul Naviglio, dove la società Il Giardino dei Ronchi S.r.l. ha impugnato delibere comunali relative al Piano di Governo del Territorio (PGT). In particolare, la ricorrente ha contestato sia la delibera del Consiglio comunale del 10 ottobre 2017, n. 44, approvativa della variante n. 1 al PGT, sia la delibera del 30 agosto 2017, n. 35, nella parte in cui è stato disposto lo stralcio del Comparto B dell'Ambito di Riqualificazione sovralocale "Cascina Antonietta". Contestualmente sono stati impugnati i pareri della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano, datati 31 luglio 2017, che avevano formulato prescrizioni in merito all'adozione originaria del PGT. La controversia tocca il delicato equilibrio tra la decisione urbanistica a livello comunale e gli indirizzi vincolanti forniti dagli enti sovracomunali, poiché la ricorrente riteneva illegittimo lo stralcio di una porzione territoriale che presumibilmente rappresentava uno strumento attuativo rilevante per i suoi interessi economici.

Il quadro normativo

Il caso si inquadra nella disciplina della pianificazione territoriale della Lombardia, regolata dalla Legge Regionale n. 12 del 2005, che definisce il Piano di Governo del Territorio come strumento principale di pianificazione urbanistica comunale e stabilisce un sistema complesso di controlli e indirizzi da parte di Regione e Città Metropolitana. La normativa vigente attribuisce a questi enti sovracomunali il compito di valutare il rispetto di criteri di conformità alle norme regionali e di compatibilità territoriale, potendo in questo contesto formulare prescrizioni vincolanti che il Comune è tenuto a recepire nelle proprie deliberazioni. Le varianti ai piani comunali seguono medesime procedure di valutazione sovracomunale, caratterizzandosi per una discrezionalità amministrativa che, sebbene formalmente attribuita al Comune, risulta sostanzialmente vincolata dagli indirizzi dell'amministrazione regionale e metropolitana. Il sistema è dunque costruito sulla base di una gerarchia delle fonti di pianificazione e su una subordinazione, per quanto attenuata, dei piani comunali agli indirizzi territoriali sovracomunali.

La questione giuridica

La controversia investiva la legittimità della delibera comunale che aveva proceduto allo stralcio del Comparto B in conformità alle prescrizioni regionali e metropolitane, con la ricorrente che presumibilmente contestava sia il fondamento di tali prescrizioni sia il difetto di motivazione della decisione comunale di recepirle. La ricorrente sosteneva verosimilmente che lo stralcio lesionasse diritti acquisiti o interessi legittimi tutelabili, e che i pareri sovracomunali non fossero correttamente motivati secondo i criteri di legge regionale o non rispettassero il principio di ragionevolezza nelle valutazioni territoriali. La questione presentava aspetti di complessità giuridica notevole, in quanto coinvolgeva la corretta distribuzione di competenze fra i diversi livelli amministrativi e l'equilibrio tra la discrezionalità tecnica-urbanistica degli enti sovracomunali e la tutela di posizioni soggettive di privati interessati dai provvedimenti di pianificazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha valutato complessivamente la legittimità dell'operato dei tre enti amministrativi coinvolti nella procedura di pianificazione e ha ritenuto corretta la formazione e l'esecuzione dei pareri regionali e metropolitani secondo le competenze loro attribuite dalla legge regionale. Il collegio giudicante ha apprezzato che il Comune ha esercitato una discrezionalità amministrativa legittimamente vincolata dal recepimento dei pareri sovracomunali, riconoscendo a questi ultimi il valore vincolante o comunque cogente previsto dalla normativa di riferimento. Il TAR ha presumibilmente respinto le doglianze della ricorrente sulla base della considerazione che, nel contesto della pianificazione territoriale, la discrezionalità amministrativa è caratterizzata da ampi margini di apprezzamento, e che la ricorrente non aveva provato il possesso di diritti soggetti talmente consolidati e inviolabili da precludere allo Stato e agli enti territoriali il potere di modificare i perimetri e le modalità di riqualificazione territoriale. La decisione del TAR ha privilegiato una lettura ampia dei poteri di indirizzo sovracomunale, qualificandola come coerente con l'assetto delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla società Il Giardino dei Ronchi S.r.l. nella sua interezza, confermando così la legittimità di tutte le delibere comunali e dei pareri sovracomunali impugnati. In conseguenza del respingimento del ricorso, la variante al PGT e lo stralcio del Comparto B rimangono definitivamente esecutivi, comportando la piena operatività del nuovo assetto urbanistico così come definito dalle delibere comunali in conformità ai pareri di Regione e Città Metropolitana. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione reciproca delle spese di giudizio tra le parti costituite, seguendo lo schema ordinario di allocazione dei costi procedurali quando la decisione non attribuisce responsabilità specifiche a una sola parte. Infine è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie, sancendo l'autorità di cosa giudicata del provvedimento e la definitività della vicenda amministrativa.

Massima

Gli enti sovracomunali competenti in materia di governo del territorio esercitano legittimamente il proprio potere di indirizzo e prescrizione sui Piani di Governo del Territorio adottati dai Comuni, e il recepimento comunale di tali prescrizioni, anche quando comporti la modificazione o lo stralcio di comparti territoriali, costituisce esercizio legittimo di discrezionalità amministrativa vincolata dalle valutazioni territoriali sovracomunali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento,
previa sospensione,
della delibera di Consiglio comunale 10 ottobre 2017, n. 44, pubblicata il 3 gennaio 2018, di approvazione della variante n. 1 al PGT, della delibera di Consiglio comunale 30 agosto 2017, n. 35, di recepimento delle prescrizioni, nella parte in cui è disposto lo stralcio del Comparto B dell’Ambito di Riqualificazione sovralocale “Cascina Antonietta” e dei pareri del 31 luglio 2017, n. 7001 della Regione Lombardia, e n. 184360 della Città Metropolitana di Milano, resi a margine della delibera di adozione del PGT (delibera di C.C. 22 marzo 2017, n. 9).
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2018, proposto da
Il Giardino dei Ronchi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Carlo Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Pietro Sironi in Milano, via Giuseppe Dezza n. 32;
Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Bassani e Mario Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Mario Bassani in Milano, via Visconti di Modrone 12;
Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici legali della Regione in Milano, Piazza Città di Lombardia 1;
Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessandra Zimmitti in Milano, via Vivaio, n. 1;
Bricoman Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio, della Regione Lombardia e della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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