URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300215/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Francesco Cilenti ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, contro la deliberazione del Consiglio Comunale di Segrate numero 32 del 13 luglio 2017, con la quale l'ente locale ha controdedotto alle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione e ha definitivamente approvato una Variante al Piano di Governo del Territorio vigente, originariamente adottata con delibera numero 24 del 30 maggio 2016. Contestualmente, il ricorrente impugnava il Parere motivato e il relativo Decreto di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica riferito al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, emanato dalla Regione Lombardia con decreto del 21 marzo 2017. Il ricorso verteva sulla legittimità dei procedimenti amministrativi seguiti dal Comune nella fase di approvazione della variante urbanistica e nella valutazione della necessità di sottoporre il piano a VAS, questionando rispettivamente la correttezza della procedura partecipativa e l'adeguatezza della motivazione relativa all'esclusione della valutazione ambientale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla Legge Regionale della Lombardia numero 12 del 2005, che contiene la disciplina del governo del territorio regionale e definisce le procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani urbanistici comunali, incluse le relative varianti. Le norme sulla Valutazione Ambientale Strategica trovano fondamento nel Decreto Legislativo numero 152 del 2006 e nelle correlate disposizioni regionali, che prevedono quando un piano di governo del territorio è soggetto a VAS obbligatoria e quando invece può esserne escluso sulla base di una valutazione motivata del rischio ambientale. La procedura di approvazione della variante richiede la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'apertura di un periodo di consultazione durante il quale i cittadini possono presentare osservazioni, e la successiva controdeduzione dell'amministrazione alle osservazioni ricevute prima della delibera definitiva.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni tecniche relative sia alla correttezza procedimentale della variante urbanistica, sia alla legittimità della decisione di escludere il Piano dalle procedure di VAS. In particolare, il ricorrente contestava la completezza e l'adeguatezza della controdeduzione dell'amministrazione alle osservazioni pervenute, nonché la motivazione addotta da parte della Regione Lombardia per giustificare l'esclusione della valutazione ambientale, ritenendo che il piano comportasse potenziali rischi ambientali rilevanti e che pertanto la VAS avrebbe dovuto essere effettuata. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione e la Regione avessero rispettato i requisiti procedurali e sostanziali prescritti dalla normativa vigente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che i procedimenti amministrativi seguiti dal Comune di Segrate e dalla Regione Lombardia fossero conformi alle disposizioni normative applicabili. Il collegio ha valutato la legittimità della controdeduzione alle osservazioni, giudicandola adeguatamente motivata e completa rispetto alle questioni sollevate durante la consultazione. Relativamente all'esclusione della VAS, il giudice ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Regione nel decreto del 21 marzo 2017 fosse sufficiente a giustificare la decisione, sulla base di una valutazione del rischio ambientale coerente con i criteri normativi e la giurisprudenza consolidata in materia. Il TAR ha dunque accolto le difese del Comune, riconoscendo la conformità della procedura ai parametri di legalità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Francesco Cilenti nella sua interezza, confermando la legittimità della deliberazione numero 32 del 2017 del Consiglio Comunale di Segrate e del decreto di esclusione della VAS. Il giudice ha inoltre compensato le spese processuali tra le parti costituite, imputando a ciascuna i propri costi. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 e, in quanto sentenza del TAR, è idonea a divenire esecutiva secondo le modalità previste dalla legge processuale amministrativa.
Massima
La deliberazione di approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio è legittima quando sia stata preceduta da adeguata pubblicazione, da una fase di consultazione con acquisizione di osservazioni, e da una controdeduzione motivata dell'amministrazione, e quando la decisione di escludere la Valutazione Ambientale Strategica sia supportata da una motivazione idonea a giustificare la valutazione del rischio ambientale secondo i criteri normativi applicabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: 1) della deliberazione C.C. di Segrate n. 32/2017 del 13.7.2017, di controdeduzione alle osservazioni e approvazione della Variante al PGT vigente adottata con delibera C.C. n. 24 del 30 maggio 2016, di tutti i relativi elaborati allegati e del relativo Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti di variante, pubblicato ai sensi dell’art. 13, comma 11, della L.R. n. 12/2005 sul B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 46 del 15.11.2017; 2) “ove occorra”, del Parere motivato/Decreto di esclusione della VAS sul Piano delle Regole e sul Piano dei Servizi, approvato con decreto prot. n. 10665 del 21.3.2017; 3) “ove occorra”, dell’avviso di esclusione della VAS sul Piano delle Regole e sul Piano dei Servizi del 21.3.2017; 4) “ove occorra”, di qualsiasi altro atto, “anche non noto”, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 372 del 2018, proposto da Francesco Cilenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Tiziano Ugoccioni in Milano, via Lanzone n. 31; Comune di Segrate, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Segrate; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate tra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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