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Sentenza n. 202300214/2023

Sentenza n. 202300214/2023

URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300214/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nel novembre 2017 il Comune di Carate Brianza ha approvato una Variante generale al Piano di Governo del Territorio mediante deliberazione del Consiglio Comunale numero 74 pubblicata all'Albo Pretorio dal 17 novembre al 1º dicembre 2017. Successivamente, nel marzo 2018, ha adottato la deliberazione numero 22 che raccoglieva le osservazioni pervenute durante la fase partecipativa e approvava definitivamente la variante urbanistica secondo le modalità previste dalla legge regionale lombarda. Una famiglia di ricorrenti, Alessandro, Eugenio, Margherita, Maria Luisa e Giovanni Barbiano Di Belgiojoso, presumibilmente proprietari di immobili interessati dai cambiamenti di destinazione e classificazione introdotti dalla variante, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento di entrambe le deliberazioni. I ricorrenti lamentavano vizi nella procedura e nella sostanza della variante, con particolare riguardo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica come indicato nella sentenza stessa. La controversia è stata introdotta nel registro generale con il numero 419 dell'anno 2018 e successivamente integrata con motivi aggiunti nel mese di ottobre 2018.

Il quadro normativo

La sentenza si inscrive nel contesto della pianificazione urbanistica regionale lombarda, disciplinata dalla Legge Regionale 11 marzo 2005 numero 12, che regola l'adozione e l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio nei suoi articoli fondamentali. In particolare, l'articolo 13 della medesima legge disciplina le modalità di esame delle osservazioni e l'approvazione definitiva dei piani urbanistici da parte dei consigli comunali. Il procedimento è inoltre assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale sulla valutazione ambientale di piani e programmi. Le varianti generali ai P.G.T. devono rispettare i principi di trasparenza, partecipazione, corretta istruttoria amministrativa e conformità alle norme di settore. La Provincia, pur essendo parte della procedura amministrativa, nel presente ricorso non si è costituita in giudizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della deliberazione con cui il Comune di Carate Brianza ha adottato e approvato la Variante generale al P.G.T., sia sotto il profilo della corretta esecuzione della procedura amministrativa prescritta dalla legge regionale sia sotto il profilo della corretta esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. I ricorrenti contestavano presumibilmente l'assenza di adeguate valutazioni ambientali, la mancata considerazione di osservazioni rilevanti, ovvero carenze nella fase istruttoria preliminare alla deliberazione consiliare. La questione richiedeva al giudice di verificare se la pubblica amministrazione avesse rispettato i vincoli procedurali e sostanziali imposti dalla normativa urbanistica e ambientale, e se le deliberazioni fossero state adottate secondo le modalità prescritte dalla legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo attenta analisi di tutti gli atti della causa prodotti dalle parti e del fascicolo procedimentale amministrativo, ha ritenuto che le deliberazioni comunale fossero state adottate secondo il corretto iter procedurale previsto dalla legge regionale e avessero osservato i principi di trasparenza e partecipazione. Il giudice ha valutato la documentazione relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e ha ritenuto che quest'ultima fosse stata condotta in conformità alle disposizioni normative applicabili. Ha inoltre considerato che il Comune aveva adeguatamente esaminato le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica e che non sussistessero vizi sostanziali nelle determinazioni amministrative adottate. Le contestazioni sollevate dai ricorrenti non hanno trovato accoglimento presso il collegio giudicante, il quale ha ritenuto che non fossero provati i presunti difetti procedurali o sostanziali denunciati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso numero 419 del 2018 e sui motivi aggiunti presentati successivamente, ha respinto nel merito tutte le domande di annullamento avanzate dai ricorrenti. La deliberazione del Consiglio Comunale numero 74 del 16 novembre 2017 relativa all'adozione della Variante generale al P.G.T. e la deliberazione numero 22 del 26 marzo 2018 concernente l'approvazione definitiva della medesima variante hanno mantenuto piena efficacia. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, e la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. I ricorrenti non hanno ottenuto il risarcimento dei danni che avevano richiesto.

Massima

Le deliberazioni di variante generale al Piano di Governo del Territorio adottate e approvate dal Consiglio Comunale secondo l'iter procedurale previsto dalla Legge Regionale e con osservanza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica non sono annullabili per vizi procedurali o sostanziali lamentati dai privati, quando il giudice accerti la corretta esecuzione della procedura amministrativa e l'adeguatezza della valutazione ambientale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16.11.2017 pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.11.2017 al 1 dicembre 2017 avente ad oggetto l'adozione della Variante generale al P.G.T. di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso e per la condanna del Comune di Carate Brianza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31 ottobre 2018 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.3.2018 avente ad oggetto Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 s.m.i. di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento a tutti gli atti della procedura di VAS menzionati nella suddetta deliberazione consiliare n. 22 2018 e per la condanna del Comune di Carate Brianza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sul ricorso numero di registro generale 419 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alessandro Barbiano Di Belgiojoso, Eugenio Barbiano Di Belgiojoso, Margherita Barbiano Di Belgiojoso, Maria Luisa Barbiano Di Belgiojoso, Giovanni Barbiano Di Belgiojoso, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Sala in Milano, via Hoepli 3 Comune di Carate Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via E. De Amicis n. 6 Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carate Brianza Visti tutti gli atti della causa Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Angelo Maria Testini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16.11.2017 – pubblicata all'Albo Pretorio dal 17.11.2017 al 1°.12.2017 – avente ad oggetto l'adozione della Variante generale al P.G.T.;
- di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
e per la condanna
del Comune di Carate Brianza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2018 :
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.3.2018 avente ad oggetto “Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva della variante generale al piano di governo del territorio vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11.3.2005 n. 12 s.m.i.”;
- di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento a tutti gli atti della procedura di VAS menzionati nella suddetta deliberazione consiliare n. 22/2018
e per la condanna
del Comune di Carate Brianza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alessandro Barbiano Di Belgiojoso, Eugenio Barbiano Di Belgiojoso, Margherita Barbiano Di Belgiojoso, Maria Luisa Barbiano Di Belgiojoso, Giovanni Barbiano Di Belgiojoso, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Sala, Maria Sala, Elvezio Bortesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Sala in Milano, via Hoepli 3;
Comune di Carate Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Boifava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monza, via E. De Amicis n. 6;
Provincia di Monza e Brianza, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carate Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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