URBANISTICA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTO ESISTENTE - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302002/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riunisce due ricorsi proposti da MOTTOLINO Spa avverso una pluralità di atti amministrativi riguardanti l'ordine di demolizione di una seggiovia denominata Vallaccia - Monte della Neve, impianto di tipo esaposto ad ammorsamento automatico ubicato nel territorio del Comune di Livigno in provincia di Sondrio. Il primo ricorso (n. 2040 del 2018) impugnava un'ordinanza del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno del 1° giugno 2018 e una nota della Comunità Montana Alta Valtellina del 23 novembre 2017, mentre il secondo ricorso (n. 716 del 2022) era diretto contro una nota della Prefettura di Sondrio del 12 ottobre 2021 e il relativo parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia scaturiva dalla disconformità dell'opera alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, con conseguente necessità di accertare i presupposti legittimi e la corretta ripartizione della competenza amministrativa per l'emissione dell'ordine demolitivo. Nel giudizio sono intervenuti la Comunità Montana Alta Valtellina, la Prefettura di Sondrio rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e Legambiente Onlus quale interveniente a tutela dell'interesse ambientale. Il Comune di Livigno non si costituì in giudizio.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina edilizia nazionale, in particolare dell'articolo 41 del Testo Unico dell'edilizia come modificato dall'articolo 10-bis comma 1 del decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, che ha innovato significativamente la ripartizione delle competenze amministrative tra enti locali e prefetture in materia di ordini di demolizione per abusi edilizi. La normativa specifica le modalità, i presupposti sostanziali e i termini procedurali entro cui le autorità competenti devono procedere all'accertamento degli abusi e all'emissione dei relativi provvedimenti demolitivi. Il quadro normativo include altresì le disposizioni riguardanti le funzioni amministrative delle Comunità Montane in materia territoriale, ambientale e di protezione civile, nonché il ruolo consultivo dell'Avvocatura dello Stato nelle questioni di rilevanza amministrativa generale. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l'ordine di demolizione deve fondarsi su presupposti di fatto accertati in modo puntuale e su una corretta identificazione dell'autorità competente secondo la disciplina normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto.
La questione giuridica
Il profilo centrale della controversia riguarda la corretta individuazione dell'autorità amministrativa competente ad emettere l'ordine di demolizione alla luce della normativa novellata dal decreto legge 76/2020: se cioè il Comune di Livigno potesse esercitare tale potere sulla base dei suoi poteri urbanistici ordinari, oppure se la competenza fosse stata trasferita alla Prefettura secondo il nuovo assetto normativo riconosciuto dal parere dell'Avvocatura dello Stato. Una seconda questione di rilievo concerne la legittimità del procedimento amministrativo seguito nelle sue componenti procedurali e sostanziali, ossia se gli atti impugnati fossero stati regolarmente sottoposti alle modalità procedurali prescritte dalla legge e adeguatamente motivati in conformità ai principi fondamentali del diritto amministrativo. Una terza questione attiene alla corretta qualificazione dell'opera in contestazione come abuso edilizio e alla sussistenza in concreto dei presupposti fattuali che avrebbero giustificato l'ordine demolitivo, nonché all'assenza di profili di carenza di istruttoria amministrativa e di violazione dei diritti procedurali della ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha proceduto anzitutto alla riunione dei due ricorsi in considerazione della loro evidente connessione fattuale, normativa e teleologica. Nella valutazione della ricevibilità formale, il giudice ha verificato il sussistere di tutti i presupposti di ammissibilità dei ricorsi nel rispetto della disciplina processuale amministrativa, giungendo a dichiarare inammissibile una parte dei gravami prospettati dalla ricorrente. Nella valutazione del merito della restante parte dei ricorsi, il collegio ha considerato attentamente il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il quale sosteneva la corretta riattribuzione della competenza alla Prefettura secondo la normativa innovata dal decreto legge 76/2020, ritenendo tale interpretazione conforme al dettato letterale della norma e agli intenti di razionalizzazione e semplificazione della disciplina amministrativa. In riferimento alla legittimità sostanziale degli ordini di demolizione, il giudice ha valutato se gli atti amministrativi si basassero su presupposti di fatto e di diritto corretti e se fossero stati rispettati in concreto i principi costituzionali e amministrativi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e salvaguardia della legalità costruttiva. Concludendo il suo ragionamento, il collegio ha ritenuto che gli ordini di demolizione non fossero assistiti da vizi di illegittimità costituzionali, amministrativi o procedurali idonei a determinarne l'annullamento, e che le argomentazioni della ricorrente non fossero sufficienti a contestare la correttezza delle valutazioni amministrative precedenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha disposto la riunione dei due ricorsi e ha pronunciato un dispositivo articolato in due parti: l'inammissibilità parziale dei ricorsi, con probabilmente riferimento a difetti procedurali, carenza di interesse attuale o tempestività difettosa in riferimento ad alcuni profili specifici, e il rigetto della restante parte dei ricorsi proposti da MOTTOLINO Spa. Conseguentemente, gli ordini di demolizione emessi dal Comune di Livigno e i corrispondenti provvedimenti della Prefettura di Sondrio hanno trovato piena conferma nella pronuncia giudiziale, non essendo stati accertati vizi di illegittimità idonei a determinarne l'annullamento o la modificazione. Il collegio ha altresì disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite e le relative competenze professionali, ripartendo equitativamente il gravame economico della controversia tra ricorrente e amministrazione convenuta secondo i principi ordinari della giurisprudenza amministrativa.
Massima
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio riguardante opera infrastrutturale è legittimo quando sia stato emesso dall'autorità amministrativa competente secondo la disciplina novellata dal decreto legge 76/2020, si fondi su presupposti di fatto correttamente accertati e risulti conforme alle modalità procedurali prescritte dal diritto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2040 del 2018: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno, n. 50 del 1.6.2018, notificata in data 5.6.2018; - della nota del 23.11.2017, prot. n. 6248 del 23.11.2017 del Servizio Territorio Ambiente e Protezione Civile della Comunità Montana Alta Valtellina; - di ogni eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MOTTOLINO Spa il 10\6\2020: - della nota del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Livigno in data 5.02.2020, prot. n. 3011/2020 cat.VI/3, trasmessa a mezzo PEC in data 5.02.2020; - di ogni eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto al ricorso n. 716 del 2022: - della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Sondrio, prot. n. nota prot. n. 0048482 in data 8.10.2021, trasmessa a mezzo PEC in data 12.10.2021, avente ad oggetto “Ordine di demolizione del Comune di Livigno nei confronti di opera relativa a “seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico ‘Vallaccia - Monte della Neve'” - Art. 41 Testo Unico edilizia come novellato dall'art. 10-bis, comma 1 del decreto legge 76/2020, convertito in legge 120/2020. Competenze prefettizia”; - di ogni eventuale atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché, se ed in quanto occorre possa, - del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, prot. n. 33299 e prot. ingresso n. 0041598, in data 1.09.2021, trasmesso a mezzo PEC in data 27.10.2021 avente ad oggetto “Art. 41 T.U. edilizia novellato dall'art. 10 bis co. 1 D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020. Competenze del Prefetto”, che la Prefettura ha recepito ad esso uniformandosi; sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mottolino Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via della Guastalla, n. 2; Comune di Livigno, non costituito in giudizio; Comunità Montana Alta Valtellina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 47; Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Borasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Alta Valtellina, di Legambiente Onlus, dell’Ufficio Territoriale del Governo Sondrio e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 716 del 2022, proposto da Mottolino Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via della Guastalla, n. 2; Ufficio Territoriale del Governo Sondrio, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1; Comune di Livigno, non costituito in giudizio; Legambiente Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Borasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone: - riunisce i ricorsi aventi R.G. n. 2040/2018 e 716/2022; - in parte li dichiara inammissibili, in parte li respinge, nei sensi di cui in motivazione; - compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2023, 18 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
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