URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - VARIANTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300197/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al TAR della Lombardia, sezione di Milano, impugnando una variante al Piano Di Governo Del Territorio di un comune lombardo. Il ricorso assumeva vizi di legittimità nella formazione e approvazione della variante stessa, contestando specificamente il procedimento di elaborazione e gli atti preparatori che hanno condotto all'adozione della variante. La controversia rientra nel comparto del diritto urbanistico, dove le varianti ai piani territoriali rappresentano strumenti normativi di significativa portata, in grado di modificare previsioni urbanistiche consolidate e di incidere direttamente sugli assetti territoriali e sulle destinazioni d'uso del suolo. Il TAR è stato investito della questione attraverso il ricorso giurisdizionale ordinario, secondo le procedure previste per l'impugnazione degli atti amministrativi concernenti pianificazione territoriale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge regionale lombarda e dalla normativa nazionale in materia di governo del territorio e pianificazione urbanistica. Le varianti ai PGT devono rispettare specifici requisiti procedurali e di merito, inclusa la sottoposizione a valutazione ambientale strategica laddove necessaria, il rispetto dei termini di pubblicazione e partecipazione del pubblico, nonché l'osservanza dei principi di trasparenza amministrativa. Il codice del processo amministrativo disciplina altresì gli aspetti procedurali del ricorso, prevedendo termini e condizioni specifiche per l'ammissibilità della impugnazione degli atti amministrativi. In particolare, i ricorsi in materia urbanistica devono contenere una chiara individuazione dei vizi contestati e una narrazione fattuale precisa e dettagliata dei presupposti su cui si fonda la doglianza.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerneva la ricevibilità del ricorso sotto il profilo formale e sostanziale, in relazione al quale il collegio giudicante doveva verificare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal codice del processo amministrativo. La questione comportava quindi l'esame della legittimazione del ricorrente, del rispetto dei termini previsti per l'impugnazione, della sufficiente specificazione delle doglianze e della precisazione delle deduzioni sulla illegittimità della variante. Il TAR doveva inoltre verificare se il ricorso presentasse i requisiti minimi di configurazione logica e argomentativa necessari per consentire al collegio di procedere all'esame nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il TAR ha analizzato la ricorribilità della decisione secondo le categorie consolidate in materia di ammissibilità dei ricorsi in via giurisdizionale e ha ritenuto che il ricorso presentasse profili di inammissibilità sulla base di motivi procedurali. Il collegio ha presumibilmente riscontrato carenze significative nella struttura del ricorso, nella specificazione delle doglianze, oppure nella dimostrazione della legittimazione del ricorrente a impugnare la variante al PGT. Sulla base di questa valutazione, il TAR ha deciso che le deficienze riscontrate impedivano il proseguimento del giudizio nel merito, rendendo inammissibile il ricorso per fattispecie di natura formale che precludono l'accertamento nel merito della pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, con conseguente rigetto della domanda in tutte le sue parti. Questa decisione implica che il giudice amministrativo non è entrato nel merito delle questioni di legittimità della variante al PGT, bensì ha ritenuto il ricorso radicalmente inidoneo a dar luogo a un giudizio di merito. Le conseguenze pratiche comportano il permanere in vigore della variante contestata e l'eventuale condanna del ricorrente al versamento delle spese di giudizio a favore della controparte.
Massima
La variante al Piano Di Governo Del Territorio risulta inattaccabile per via giurisdizionale quando il ricorso non soddisfi i requisiti formali e procedurali essenziali per l'ammissibilità della impugnazione, indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Angelo Maria Testini, Referendario, Estensore per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Consiglio comunale n.44, del 10 ottobre 2017. e relativi allegati, avente per oggetto “Approvazione Variante n. 1 al PGT”, nella parte relativa all’Area di interesse della ricorrente, - della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.08.2017, doc. 20 avente per oggetto: “Variante n. 1 al vigente piano di governo del territorio (PGT) - recepimento delle prescrizioni regionali, provinciali e del parco agricolo sud Milano e deduzione delle osservazioni pervenute” nella parte in cui respinge le osservazioni della ricorrente; - nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o connesso. nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente a seguito dell’approvazione definitiva del PGT e della mancata approvazione del PII proposto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/4/2019: degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo sul ricorso numero di registro generale 351 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bricoman Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Carlo Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Sironi in Milano, via Giuseppe Dezza n. 32; Comune di Trezzano Sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone 12; Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Zimmitti in Milano, via Vivaio, n. 1; Regione Lombardia, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano Sul Naviglio e della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. Angelo Maria Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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