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Sentenza n. 202300162/2023

Sentenza n. 202300162/2023

2I-C/X URBANISTICA/EDILIZIA/MANIFESTAZIONE RELIGIOSA - ISTANZA SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE RELIGIOSA/CAMBIO DI DESTINAZIONE USO TEMPORANEO IMMOBILE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300162/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ricorrente, presumibilmente un'organizzazione o un ente religioso, ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia contro il diniego opposto dall'amministrazione comunale a un'istanza di autorizzazione dello svolgimento di una manifestazione religiosa presso un immobile in ambito urbano. La manifestazione avrebbe richiesto un cambio temporaneo della destinazione d'uso dell'immobile dal suo uso ordinario, e il Comune ha negato l'autorizzazione con motivazioni presumibilmente riferite a vincoli urbanistici, normativi di settore o ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica. La ricorrente ha dunque impugnato tale diniego davanti al giudice amministrativo, lamentando la violazione dei propri diritti di riunione e libertà religiosa.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nell'ambito della tutela costituzionale della libertà di riunione e della libertà religiosa, garantite rispettivamente dall'articolo 17 e dall'articolo 19 della Costituzione italiana. Rilevanti sono inoltre le norme del codice civile e delle leggi statali e regionali in materia di usi degli immobili, di norme edilizie e urbanistiche, nonché i regolamenti comunali sulla gestione dei locali pubblici o privati adibiti a manifestazioni. La materia risulta regolata da un delicato equilibrio tra il riconoscimento delle libertà costituzionali e l'esercizio dei poteri amministrativi di controllo e autorizzazione, atto a garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e il rispetto delle norme urbanistiche vigenti. L'amministrazione dispone di margini di discrezionalità nell'autorizzare cambiai di destinazione temporanea di immobili, ma tale discrezionalità deve esercitarsi nel rispetto dei diritti fondamentali e secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego amministrativo di autorizzazione a svolgere la manifestazione religiosa con cambio temporaneo d'uso dell'immobile, sollevando il tema della proporzionalità del provvedimento rispetto ai diritti costituzionali della ricorrente e della corretta valutazione dei presupposti legittimanti il rifiuto. In particolare, si poneva il problema se l'amministrazione avesse correttamente bilanciato la necessità di garantire il diritto di riunione e libertà religiosa della ricorrente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del rispetto delle norme urbanistiche. Inoltre, era rilevante accertare se il diniego fosse stato motivato in maniera specifica e concreta ovvero se fosse risultato generico o sproporzionato rispetto alle circostanze del caso singolo.

La motivazione del giudice

Durante il corso del giudizio, la situazione fattuale sottesa alla controversia è sopravvenuta di modificazioni significative che hanno determinato la perdita dell'interesse della ricorrente ad ottenere il provvedimento amministrativo. Verosimilmente, la data prevista per la manifestazione religiosa è venuta a decorrere senza che l'istanza fosse stata accolta, oppure la ricorrente ha rinunciato alla manifestazione medesima o le circostanze fattuali hanno subito mutamenti sostanziali tali da rendere non più pratico e utile lo svolgimento del giudizio. Il collegio del TAR ha ritenuto che, venendo meno l'interesse concreto della ricorrente al rilascio dell'autorizzazione, la causa era divenuta improcedibile nel merito, giacché venir meno all'interesse significa venir meno a uno dei presupposti essenziali della giurisdizione amministrativa. L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una conseguenza logica dell'insorgenza di una nuova situazione fattuale che rende privo di effetto pratico l'accoglimento della domanda di annullamento del diniego.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. Tale pronuncia importa che il collegio non è entrato nel merito della questione relativa alla legittimità del diniego amministrativo, bensì ha ritenuto che la pendenza della causa fosse stata superata dagli eventi. La sentenza non pronuncia condanna al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente, coerentemente con il carattere di pronuncia meramente processuale dell'improcedibilità. Pertanto, il provvedimento di diniego rimane formalmente vigente, sebbene privo di effetti concreti in relazione alla mutata situazione fattuale.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente durante il giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal fondamento nel merito della pretesa dedotta, quando venga a cessare ogni utilità pratica derivante dall'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 16534 dell'1.4.2022, a firma del Dirigente SUEV del Comune di Cantù, avente ad oggetto “Ramadan 2022 (dal 01/04/2022 al 01/05/2022)”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2022, proposto da
Associazione Culturale Assalam di Cantù, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cantù, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo di Como, Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Como;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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