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Sentenza n. 202301950/2023

Sentenza n. 202301950/2023

TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TARIFFE SOSTA INOPEROSA DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEE DI INDIRIZZO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301950/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Autoguidovie S.p.A., società operante nel settore del trasporto pubblico locale, ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1771 del 12 ottobre 2018, che approvava le linee d'indirizzo per l'applicazione in via temporanea e sperimentale di tariffe sulla sosta inoperosa dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale presso le stazioni di fermata e attestazione milanesi. La controversia coinvolgeva anche altre società concessionarie quali STAV - Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., che operava in qualità di mandataria di un'associazione temporanea di imprese insieme a Line S.p.A. e Air Pullman S.p.A., nonché enti pubblici preposti al governo del trasporto locale nella Città Metropolitana di Milano e nei bacini di Cremona e Mantova. Il ricorso era stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo e di tutti gli atti a questo connessi, presupposti o conseguenti.

Il quadro normativo

La materia del trasporto pubblico locale è disciplinata da una molteplicità di norme statali e regionali che disciplinano le concessioni, le tariffe e le modalità di gestione dei servizi. Le deliberazioni comunali in materia di tariffazione sono atti amministrativi che devono rispettare i vincoli di legittimità costituzionale e ordinaria, oltre ai principi generali del diritto amministrativo quali imparzialità, trasparenza e proporzionalità. Le tariffe per la sosta inoperosa dei mezzi di trasporto pubblico rappresentano una forma di regolamentazione delle strutture pubbliche e delle stazioni, incidendo sui costi operativi delle società concessionarie e richiedendo pertanto un'adeguata motivazione circa la loro introduzione e determinazione. La natura sperimentale e temporanea della deliberazione ne qualificava ulteriormente la portata, implicando che l'applicazione fosse sottoposta a condizioni di temporaneità e revisabilità.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava la legittimità costituzionale e amministrativa della deliberazione comunale che introduceva tariffe per la sosta inoperosa, con particolare riferimento al rispetto dei principi di corretta procedura, all'adeguatezza della motivazione, e alla compatibilità dell'atto con la normativa nazionale e regionale in materia di trasporto pubblico. Autoguidovie contestava presumibilmente la legittimità dell'imposizione di tali tariffe ritenendo che esse incidessero indebitamente sulla gestione del servizio pubblico e non trovassero adeguata copertura normativa, oppure che il procedimento amministrativo fosse stato viziato in profili procedurali o sostanziali. La controversia investiva pertanto profili di grande rilevanza per l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di concessione e per l'amministrazione corretta del trasporto pubblico urbano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi all'udienza del 22 giugno 2023, ha riscontrato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale valutazione implica che nel corso del procedimento amministrativo sia intervenuto un evento che ha reso moot la questione sottoposta al giudice, eliminando l'interesse concreto alla pronuncia. Ciò potrebbe verificarsi qualora la deliberazione sia stata revocata dall'amministrazione, la misura tariffaria sia stata abrogata o modificata, oppure il periodo sperimentale e temporaneo di applicazione sia scaduto, rendendo la deliberazione non più applicabile e quindi non più in grado di cagionare pregiudizio alle ricorrenti. La declaratoria di improcedibilità costituisce una decisione procedurale che non entra nel merito delle questioni dedotte, esprimendo tuttavia un giudizio sulla persistenza della rilevanza della controversia nel sistema amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, determinazione che comporta l'estinzione del giudizio senza una pronuncia nel merito delle questioni di legittimità sollevate da Autoguidovie. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla regola generale che dispone la compensazione delle spese quando il ricorso diventa improcedibile in assenza di colpe manifeste. La sentenza è stata emessa nella camera di consiglio secondo le procedure di smaltimento accelerato, ordine che prevede l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa nel caso in cui essa contenga provvedimenti endo-processuali che richiedano ulteriori adempimenti.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente durante il procedimento amministrativo comporta l'improcedibilità del ricorso anche quando la questione di merito conserverebbe una qualche astratta rilevanza, qualora gli eventi sopravvenuti abbiano eliminato l'effettivo pregiudizio che il ricorrente potrebbe subire dalla pronuncia contenziosa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Milano del 12 ottobre 2018 n. 1771, comunicata ad Autoguidovie il successivo 19 ottobre 2018, di “approvazione delle linee d’indirizzo per la definizione ed applicazione – in via temporanea e sperimentale – di tariffe per la sosta inoperosa dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale nelle stazioni individuate dal Comune di Milano quali stazioni di fermata e attestazione di linee di trasporto pubblico comprese linee di media e lunga percorrenza”;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2018, proposto da
- Autoguidovie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pelizzo e Maurizio Zoppolato ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Dante n. 16;
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso ed Emilio Luigi Pregnolato ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
- STAV - Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita con Line S.p.A. e Air Pullman S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Carnielli e Francesco Versaci ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bigli n. 19;
- Autostazioni di Milano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- ATM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di STAV - Servizi Trasporti Automobilistici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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