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Sentenza n. 202301768/2023

Sentenza n. 202301768/2023

TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTI STANDARD

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301768/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2017, n. X/7644, non ancora pubblicata sul B.U.R.L., denominata «Approvazione della disciplina di cui all’art. 17 “Risorse per il Trasporto Pubblico Locale” della L.R. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”».
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2018, proposto da
- Auto Guidovie Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Olivieri e Riccardo Maria Zanchetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Francesco De Sanctis n. 33;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini specificati in motivazione.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico della Regione Lombardia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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