TRASPORTI - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO AEROPORTUALE - RICHIAMO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300137/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Air Pullman Noleggi S.r.l., società che gestisce servizi di trasporto passeggeri, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento amministrativo emesso dalla Regione Lombardia il 4 agosto 2016. La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione ha adottato un primo provvedimento di richiamo nei confronti della società, nella forma di ammonimento formale, per aver violato specifici obblighi normativi inerenti al servizio di collegamento tra la Stazione Centrale di Milano, la zona di Dateo e l'Aeroporto di Linate. La controversia ruota intorno alla corretta esecuzione di un servizio di trasporto di linea regolare, sottoposto a disciplina amministrativa e vincolato al rispetto di standard qualitativi e operativi definiti dal Regolamento Regionale. Il ricorso è stato depositato a registro nel 2016 e la causa è stata decisa dal collegio in seduta pubblica nel novembre 2022, a distanza di quasi sei anni dalla contestazione iniziale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Regolamento Regionale della Lombardia n. 8/2015, strumento normativo che governa l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri in ambito regionale e stabilisce i requisiti tecnici, organizzativi e gestionali cui devono attenersi i gestori. L'articolo 5, comma 2, lettera m) di detto regolamento contiene uno specifico obbligo, la cui esatta natura emerge principalmente dalle argomentazioni delle parti nel procedimento. L'articolo 7, comma 3, lettera k) invece disciplina il sistema dei provvedimenti sanzionatori applicabili in caso di violazione dei detti obblighi, articolando una scala di sanzioni amministrative che parte dal provvedimento di richiamo, prosegue con la diffida e culmina in provvedimenti più severi sino alla possibile sospensione o revoca dell'autorizzazione. Il ricorso si colloca nel contesto della disciplina pubblicistica del trasporto pubblico locale, dove la Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo sugli operatori autorizzati.
La questione giuridica
Il punto controverso consiste nella legittimità del provvedimento di richiamo emesso dalla Regione, sia sotto il profilo della corretta individuazione della violazione normativa contestata sia sotto il profilo procedurale della proporzionalità del provvedimento stesso. Air Pullman Noleggi ha dedotto in ricorso argomenti intesi a dimostrare che non avrebbe commesso alcuna violazione dell'obbligo specificato nell'articolo 5, comma 2, lettera m) del Regolamento, oppure che la Regione avrebbe dovuto accertare la violazione attraverso una procedura diversa o con presupposti di fatto diversi. La questione investiva pertanto tanto il merito della contestazione quanto il rispetto dei principi di correttezza amministrativa, trasparenza e partecipazione procedimentale che caratterizzano lo stato di diritto amministrativo. Al TAR spettava il compito di sindacare la legittimità del provvedimento e verificare se la Regione avesse agito secondo le forme e i criteri richiesti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminando la documentazione agli atti e le argomentazioni presentate dalle due parti durante l'udienza del 15 novembre 2022, ha ritenuto che le eccezioni sollevate da Air Pullman Noleggi non fossero sufficienti a intaccare la fondatezza della contestazione regionale. Il TAR ha accertato che la violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera m) era stata correttamente identificata e documentata dalla Regione nel corso dell'istruttoria amministrativa. Il giudice ha inoltre ritenuto che il provvedimento di richiamo, quale primo stadio della progressione sanzionatoria prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera k), fosse proporzionato alla gravità della violazione riscontrata e rispettasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Pertanto, il collegio ha accolto integralmente le ragioni della Regione Lombardia, ritenendo che l'amministrazione regionale avesse esercitato correttamente le proprie funzioni di controllo e vigilanza sui gestori dei servizi di trasporto autorizzati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Air Pullman Noleggi S.r.l., confermando così la piena legittimità del Decreto n. 7824 del 4 agosto 2016 emesso dalla Regione Lombardia. Di conseguenza, il provvedimento di richiamo rimane valido ed efficace, vincolando la società al rispetto della disposizione violata e costituendo un'ipoteca formale sulla sua gestione del servizio di collegamento Milano-Dateo-Linate. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, rispecchiando l'esito della controversia, e la sentenza è divenuta esecutiva dall'autorità amministrativa secondo il procedimento ordinario.
Massima
La Regione legittimamente contesta a un gestore di servizi di trasporto passeggeri l'inosservanza degli obblighi operativi disciplinati dal Regolamento Regionale mediante provvedimento di richiamo, quale primo strumento di una progressione sanzionatoria amministrativa finalizzata a garantire la qualità e la correttezza nell'esercizio del servizio autorizzato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Concetta Plantamura, Consigliere per l'annullamento del Decreto emesso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. 7824 del 4 agosto 2016, con il quale è stato disposto “il primo provvedimento di richiamo nei confronti della Società Air Pullman Noleggi S.r.l. ai sensi dell'art. 7 comma 3 lettera k) del R.R. n. 8/2015 per violazione della disposizione di cui all'art. 5, comma 2 lett. m) del medesimo Regolamento relativamente al servizio di collegamento Milano Stazione Centrale – Dateo – Linate (Aereoporto)” di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2016, proposto da AIR PULLMAN NOLEGGI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Bigli, n. 19; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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