TRASPORTI - DISCIPLINA SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - DIVIETO UTILIZZO MEZZO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301298/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
International Travel Milano S.r.l., una società esercente attività di noleggio di autobus con conducente, ha ricevuto dalla Provincia di Varese un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'utilizzo del mezzo targato FG768DX e l'ordine di restituzione delle relative targhe e della carta di circolazione. Tale provvedimento era stato emanato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, Sezione di Varese, in data 5 marzo 2018, e notificato successivamente il 23 febbraio 2018, in base alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali della Lombardia che disciplinavano i servizi di noleggio di autobus con conducente. La società ricorrente ha contestato sia il provvedimento della Provincia sia i regolamenti regionali che lo fondavano, ritenendo che le limitazioni imposte, in particolare il divieto di utilizzare autobus immatricolati prima del 1 gennaio 1993, fossero illegittime e sproporzionate. La controversia si inscriveva dunque in un ambito di trasporti pubblici e servizi di noleggio, dove la Regione Lombardia aveva fissato stringenti parametri tecnici per i mezzi autorizzati.
Il quadro normativo
La materia era regolata dal Regolamento della Regione Lombardia numero 6 del 22 dicembre 2014, recante la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente, e da successive modifiche introdotte con il Regolamento Regionale numero 1 del 10 marzo 2017, approvato con delibera della Giunta Regionale numero X/6282 del 6 marzo 2017. In particolare, l'articolo 11, comma 6 del regolamento vigente aveva limitato fortemente la possibilità di utilizzare per il servizio di noleggio con conducente autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1 gennaio 1993, imponendo di fatto un progressivo ricambio del parco veicoli. Tale normativa rientra nell'ambito delle competenze regionali in materia di trasporti locali e servizi di mobilità, e rappresentava il tentativo di assicurare standard tecnici e ambientali per i servizi di noleggio. I provvedimenti amministrativi della Provincia, incluso quello impugnato, traevano fondamento direttamente da queste disposizioni regolamentari.
La questione giuridica
Il ricorso poneva un duplice profilo di illegittimità: in primo luogo, contestava il provvedimento della Provincia quale atto di applicazione di norme regolamentari ritenute viziate; in secondo luogo, impugnava direttamente i regolamenti regionali nella parte in cui prevedevano il divieto di utilizzo di autobus anziani. La questione verteva sulla legittimità costituzionale e amministrativa di limitazioni temporali così rigide imposte a chi esercitasse attività economiche autorizzate, e sulla proporzionalità di siffatti vincoli rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Regione in materia di qualità dei servizi e sostenibilità ambientale. Era quindi in gioco l'equilibrio tra il potere regolamentare della Regione e i diritti delle imprese operanti nel settore del noleggio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato rilievo decisivo a un fatto sopravvenuto durante il corso del giudizio: il Consiglio di Stato, con sentenza numero 823 del 4 febbraio 2019, aveva già annullato i medesimi regolamenti regionali contestati dalla società ricorrente, ritenendoli illegittimi per le stesse ragioni poste a fondamento del ricorso davanti al TAR. Sebbene inizialmente il collegio osservava che il ricorso originario non aveva impugnato il regolamento del 2017 modificativo, ha poi riconosciuto che la fattispecie era sostanzialmente risolta dalle pronunce del Consiglio di Stato. Il TAR ha evidenziato inoltre che la Regione Lombardia aveva tempestivamente adottato, nel corso del 2019, ulteriori interventi normativi volti a conformarsi alle statuizioni del massimo organo di giustizia amministrativa, dimostrando sollecitudine nell'esecuzione della sentenza superiore. Tale comportamento virtuoso dell'amministrazione regionale ha quindi contribuito a determinare la consapevolezza che la materia della controversia aveva perso rilevanza pratica e giuridica.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere, riconoscendo che gli interventi normativi successivi avevano eliminato l'interesse concreto della società ricorrente a proseguire la causa. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, valutando che la Provincia aveva agito in pedissequa applicazione di regolamenti regionali e che la Regione aveva prontamente ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato. Infine, ha ordinato il rimborso solidale del contributo unificato pagato dalla società ricorrente a carico delle amministrazioni resistenti, applicando la norma di legge che prevede tale effetto in caso di estinzione per cessazione della materia.
Massima
Quando sopraggiungono provvedimenti normativi, adottati da amministrazioni pubbliche in attuazione di sentenze di organi giurisdizionali superiori, che risolvono la controversia originaria eliminando l'interesse della parte ricorrente, il giudizio amministrativo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, e le spese vanno compensate integralmente qualora l'amministrazione abbia agito in buona fede sulla base di norme successivamente annullate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - del provvedimento della Provincia di Varese - Settore Trasporti inviato a mezzo PEC il 23 febbraio 2018, recante il divieto di prosecuzione dell'utilizzo del mezzo targato FG768DX per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente con autobus e del conseguente ordine di restituzione delle relative targhe e carta di circolazione imposto dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, Sezione di Varese, con nota U.0018704 del 5 marzo 2018), nonché dei presupposti: - del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto la “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”", pubblicato nel B.U.R. (supplemento n. 52) del 23 dicembre 2014; - del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento del Bollettino Ufficiale in data 13 marzo 2017, approvato con D.G.R. Lombardia n. X/6282 del 6 marzo 2017, recante modifiche al Regolamento Regione Lombardia n. 6/2014, in parte qua, all'art. 11, comma 6, che ha limitato la possibilità di utilizzare "per il servizio di noleggio con conducente: i) sino al 31 dicembre 2017, gli autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1 gennaio 1993". sul ricorso numero di registro generale 632 del 2018, proposto da International Travel Milano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova n. 14; la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Daniele Albertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Varese, della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza di smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato: che, con atto sottoscritto dall’Avvocato Andrea Ivan Bullo in data 18.04.2023 e depositato in pari (sub “memoria di replica”), perciò successivamente all’assegnazione del ricorso al Magistrato relatore, la Società ricorrente ha rappresentato che, con sentenza n. 823 del 4.02.2019, “il Consiglio di Stato ha annullato il Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto la “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”, pubblicato nel B.U.R. (supplemento n. 52) del 23 dicembre 2014 …, e il Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 1 del 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento del Bollettino Ufficiale in data 13 marzo 2017, approvato con D.G.R. Lombardia n. X/6282 del 6 marzo 2017, recante modifiche al Regolamento Regione Lombardia n. 6/2014… per le medesime ragioni poste a fondamento dei …motivi del presente ricorso”, concludendo con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere (e con riserva di successiva separata proposizione di domanda risarcitoria) e di condanna delle resistenti Amministrazioni alla refusione delle spese di lite; che in realtà la fattispecie non è esattamente sovrapponibile, atteso che il ricorso originario deciso dinanzi a questo Tribunale con la sentenza, il cui appello è stato definito con la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, non recava l’impugnativa del Regolamento del 2017 modificativo di quello adottato nel 2014; che più correttamente la Regione Lombardia ha evidenziato i propri interventi normativi nel corso del 2019 che in effetti, dando seguito alle statuizioni contenute nella citata sentenza del Consiglio di Stato, hanno determinato la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso in esame; Ritenuto: che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere che le spese di giudizio debbano compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto che la Provincia, nell’emanare il proprio impugnato provvedimento, ha dato unicamente pedissequa applicazione alle disposizioni regolamentari regionali e che la Regione ha prontamente posto in essere ogni intervento necessario al riguardo, una volta adottata la sentenza del Consiglio n. 823 del 4.02.2019; che, stante la pronuncia di cessazione della materia del contendere, il contributo unificato debba ex lege essere solidalmente refuso dalle Amministrazioni resistenti in favore della Società ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: - dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso come in epigrafe proposto; - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, c.u. refuso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023, con l'intervento dei Magistrati:
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