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Sentenza n. 202301294/2023

Sentenza n. 202301294/2023

TRASPORTI - OMOLOGAZIONE MACCHINE OPERATRICI PER CIRCOLAZIONE SU STRADA - SOSPENSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301294/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Dynapac Italia S.r.l., società operante nel settore della produzione e commercializzazione di macchinari per la costruzione e la movimentazione, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una comunicazione protocollata al numero U1/351 del 29 marzo 2018, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso il Centro Prova Autoveicoli di Milano, sezione distaccata di Brescia. La controversia si inscrive nel contesto della normativa relativa all'omologazione, alla certificazione e all'approvazione tecnica di veicoli e componenti, materia di competenza dell'amministrazione statale preposta ai controlli e alle verifiche sui mezzi di trasporto. La comunicazione risulta costituire un provvedimento amministrativo nei confronti della società ricorrente, il quale ha determinato una situazione giuridica lesiva degli interessi della medesima, inducendola a promuovere l'azione davanti al giudice amministrativo circa cinque anni dopo l'emanazione dell'atto stesso. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, successivamente trasformatosi in diverse denominazioni ministeriali e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Brescia si sono costituiti in giudizio per contrastare le pretese ricorrenti e difendere la legittimità dell'atto impugnato.

Il quadro normativo

La materia oggetto della controversia attiene alla disciplina amministrativa relativa ai veicoli e ai macchinari utilizzati nel settore della costruzione, con riferimento alle procedure di omologazione e approvazione tecnica previste dal codice della strada e dai regolamenti tecnici europei applicabili. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso i suoi organi territoriali e centri di prova, esercita funzioni di controllo, verifica e certificazione sulla rispondenza dei veicoli ai requisiti di sicurezza, ambientali e tecnici stabiliti dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria. Le comunicazioni emanate da tali strutture costituiscono atti amministrativi rilevanti che possono produrre effetti legittimi sui destinatari e sulle parti interessate. La giurisdizione del giudice amministrativo si estende all'esame della legittimità di tali provvedimenti, con particolare riferimento al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, trasparenza e corretto esercizio del potere amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda la legittimità della comunicazione impugnata del 29 marzo 2018 e se essa sia conforme ai principi del diritto amministrativo e alle disposizioni normative che disciplinano le funzioni dell'amministrazione preposta ai controlli tecnici sui veicoli. Il ricorso della Dynapac Italia presuppone che la comunicazione contenga un provvedimento illegittimo o carente dei necessari presupposti procedurali e sostanziali, tali da ledere i diritti e gli interessi legittimi della società ricorrente. La permanenza dell'atto per un lasso di tempo superiore a cinque anni, tuttavia, pone interrogativi circa l'interesse concreto della ricorrente a conseguire l'annullamento dell'atto medesimo e circa gli effetti che tale annullamento potrebbe ancora produrre nella situazione specifica della società. Tale questione preliminare sulla permanenza dell'interesse costituisce un profilo rilevante per la decisibilità del ricorso nel merito.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel corso dell'esame della causa iniziato nel 2018 e protrattosi fino alla decisione nel maggio 2023, ha ritenuto di dovere affrontare preventivamente la questione relativa alla sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a perseguire il presente giudizio. La valutazione della permanenza dell'interesse è requisito essenziale per l'ammissibilità del ricorso e rappresenta una condizione legata alla stessa impugnabilità dell'atto, quale presupposto processuale indefettibile. Nel corso dei cinque anni che hanno separato l'emanazione della comunicazione dalla decisione finale, possono essere intervenuti eventi significativi, quali la revoca dell'atto da parte dell'amministrazione, l'estinzione naturale degli effetti del provvedimento, il venir meno delle conseguenze pratiche ed economiche che avevano originariamente legittimato l'interesse ricorrente, ovvero la scadenza di termini essenziali per l'esercizio dei diritti collegati all'atto impugnato. Il tribunale ha therefore ritenuto che la causa non fosse più decidibile nel merito, poiché l'interesse concreto della ricorrente, pur eventualmente presente al momento della proposizione del ricorso, era venuto meno sopravvenientemente, determinando l'impossibilità di emettere una sentenza di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, decidendo quindi di non entrare nel merito della questione circa la legittimità della comunicazione impugnata. Conseguentemente, non si è pronunciato sull'annullamento richiesto della comunicazione protocollata al numero U1/351 del 29 marzo 2018, né su alcuno degli atti presupposti o consequenziali ad essa collegati. Le spese della causa sono state dichiarate compensate tra le parti, secondo il principio per il quale, in caso di sentenza dichiarativa di improcedibilità, non sussiste ragione di condannare una parte al pagamento delle spese in favore dell'altra. La sentenza dispone infine che l'amministrazione provveda all'esecuzione di quanto deciso.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse processuale determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dalla fondatezza del vizio dedotto, qualora sia venuta meno durante il corso del giudizio la situazione di lesione ai diritti o agli interessi legittimi che aveva originariamente giustificato l'azione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- della comunicazione prot. n. U1/351 del 29 marzo 2018, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale – Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – Centro Prova Autoveicoli di Milano, sez. di Brescia;
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2018, proposto da
- Dynapac Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Bergamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Bianca Maria n. 18;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, e l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Brescia;
Vista l’ordinanza n. 977/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
Vista l’istanza del difensore delle Amministrazioni resistenti di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Nessun difensore presente all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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