TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301129/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La S.A.V. Società Autoservizi Visinoni S.r.l., azienda operante nel settore del trasporto pubblico locale, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia impugnando due decreti emanati dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia. Il primo decreto, datato 25 gennaio 2018 e registrato con numero 858, conteneva la determinazione delle percorrenze chilometriche (Km/bus) e delle quote di contributi riconoscibili per l'anno 2016 a favore delle aziende di trasporto pubblico locale. Il secondo decreto, del 13 marzo 2017 numero 2660, riguardava l'allocazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico locale per il 2017, basata sulla D.G.R. X/6313 del 6 marzo 2017 e prevedeva l'impegno dell'85% dei fondi con successivi assestamenti mensili. La ricorrente contestava i calcoli della Regione, sostenendo che per l'anno 2016 avrebbe dovuto beneficiare di 283.527,12 Km/bus annui corrispondenti a un contributo regionale di 362.733,85 euro, e ritenendo inoltre che le assegnazioni per il 2017 dovessero calcolarsi sulla base delle effettive assegnazioni dell'anno precedente così come previsto nel medesimo decreto 2660.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito della disciplina del trasporto pubblico locale, materia caratterizzata da una complessa architettura normativa che ripartisce competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali. La Regione Lombardia, in qualità di autorità responsabile della pianificazione e del finanziamento dei servizi di trasporto locale, ha il potere di determinare sia le modalità di calcolo delle percorrenze che la ripartizione dei fondi nazionali tra le aziende gestori. La D.G.R. X/6313 del 6 marzo 2017 rappresentava lo strumento di programmazione regionale attraverso il quale erano state definite le disponibilità finanziarie e i criteri di distribuzione per l'anno 2017. I decreti impugnati costituivano atti di carattere gestionale-amministrativo emanati in esecuzione della delibera di giunta e della normativa nazionale in materia di trasporto pubblico locale, soggetti alla sindacabilità giurisdizionale presso il giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la corretta quantificazione delle percorrenze chilometriche attribuibili alla ricorrente per l'anno 2016 e, conseguentemente, l'importo del contributo regionale relativo a tale esercizio. Accessoriamente, si poneva la questione della metodologia di calcolo per le quote mensili dell'anno 2017, ossia se tali assegnazioni dovessero anchora fondarsi sui dati del 2016 secondo quanto la ricorrente interpretava dal decreto 2660. La controversia investiva quindi sia aspetti di natura contabile e amministrativa riguardanti il calcolo dei contributi pubblici, sia questioni di interpretazione normativa sui criteri di riferimento temporale da utilizzare nelle ripartizioni pluriennali dei finanziamenti pubblici. La ricorrente evidentemente riteneva di aver subito una diminuzione delle risorse finanziarie a causa di una scorretta determinazione dei Km/bus, con riflessi economici significativi sulla sua gestione aziendale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale non ha affrontato il merito della controversia poiché nel corso del procedimento, segnatamente in occasione dell'udienza di smaltimento del 10 maggio 2023, la ricorrente ha rinunciato al ricorso. Tale rinuncia, atto processuale legittimo e disponibile alle parti in qualsiasi fase del giudizio, ha determinato l'estinzione automatica della causa. La rinuncia potrebbe essere stata conseguenza di valutazioni della ricorrente in ordine alle prospettive di accoglimento del ricorso oppure esito di una transazione raggiunta con la controparte, sebbene non risultino indicazioni esplicite nel provvedimento in merito a eventuali accordi bonari. Il collegio giudicante, applicando i principi generali del processo amministrativo, ha dichiarato pertanto estinta la causa senza entrare nel merito delle doglianze formulate e dei calcoli contestati, poiché veniva meno l'interesse della ricorrente a proseguire nel giudizio. La compensazione delle spese tra le parti rappresenta la soluzione ordinaria adottata quando una causa si estingue per rinuncia della ricorrente senza che sia stata accertata una responsabilità dell'amministrazione nel generare un contenzioso manifestamente infondato.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato estinta la causa per rinuncia della ricorrente, evitando così di pronunciarsi nel merito sulla fondatezza delle contestazioni sollevate circa i calcoli delle percorrenze chilometriche e dei contributi regionali per gli anni 2016 e 2017. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri oneri legali senza il riconoscimento di una condanna al pagamento nei confronti della controparte. La sentenza è divenuta esecutiva secondo le ordinarie modalità previste dal codice del processo amministrativo, e l'autorità amministrativa era tenuta a darvi esecuzione.
Massima
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione della causa dinanzi al giudice amministrativo senza necessità di pronunciarsi nel merito della controversia, con compensazione delle spese nei confronti di entrambe le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del Decreto n. 858 del 25 gennaio 2018 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, avente a oggetto: “Determinazione delle percorrenze e delle quote riconoscibili quali contributi anno 2016 a favore delle aziende di trasporto pubblico locale e degli enti locali esercenti servizi in economia. Impegno e liquidazione. Accertamento, diffida e ingiunzione di pagamento”, notificato alla ricorrente in data 9 febbraio 2018; - del Decreto n. 2660 del 13 marzo 2017 della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, avente a oggetto: “Risorse alle agenzie di TPL e ai Comuni per i servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2017 ai sensi della D.G.R. X/6313 del 6 marzo 2017 – Accertamento quota del fondo nazionale trasporti – Impegno 85% ed erogazioni conguagli quote mensili da gennaio a marzo 2017”; - e per l’accertamento che, per l’anno 2016, il numero di Km/bus annui a contributo per la S.A.V. S.R.L. era pari a 283.527,12 e che la quota del contributo regionale era pari ad € 362.733,85 e, per l’anno 2017, le quote mensili sono da definirsi tenendo a riferimento quale base di calcolo le assegnazioni complessive per l’anno 2016, così come del resto già previsto dallo stesso Decreto n. 2660 del 13 marzo 2017. sul ricorso numero di registro generale 951 del 2018, proposto da - S.A.V. Società Autoservizi Visinoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Nevola e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; - Autolinee S.A.B.B.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista l’ordinanza n. 636/2018 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della Regione Lombardia, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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