TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202301128/2023 |
| Esito | DICHIARA ESTINTO |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - della Deliberazione n. X/7644 adottata dalla Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 28 dicembre 2017, avente a oggetto «Approvazione della disciplina di cui all’art. 17 ‘Risorse per il trasporto pubblico locale’ della l.r. 6/2012 ‘Disciplina del settore dei trasporti’»; - nonché degli atti alla stessa allegati e di quelli connessi, presupposti e/o conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 748 del 2018, proposto da - S.T.P.S. - Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzale Cadorna n. 4; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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