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Sentenza n. 202301126/2023

Sentenza n. 202301126/2023

TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTI STANDARD

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301126/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Consorzio Trasporti Pubblici Insubria s.c.a.r.l., rappresentato dai legali Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra, ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare la legittimità della Deliberazione numero X/7644 adottata dalla Giunta Regionale della Lombardia nel 28 dicembre 2017. Tale deliberazione aveva come contenuto l'approvazione della disciplina per l'utilizzo delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale numero 6 del 2012 che organizza il settore dei trasporti in ambito regionale. Il ricorso è stato iscritto al registro generale del TAR nel 2018 e ha subito una pendenza giudiziale di oltre quattro anni, durante i quali la causa è rimasta bloccata nel carico di lavoro del giudice amministrativo, una situazione purtroppo comune nei tribunali amministrativi italiani. Nel corso dell'udienza di merito fissata per il 10 maggio 2023, le parti sono giunte a una composizione della controversia che ha portato alla decisione di desistere dalla prosecuzione del giudizio. L'esito finale è stato una dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia, il che significa che il ricorso è stato abbandonato prima della pronuncia di una sentenza nel merito.

Il quadro normativo

Il caso si inserisce nella disciplina della programmazione e dell'allocazione delle risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico locale, materia sottoposta alla competenza normativa delle regioni italiane secondo la ripartizione costituzionale delle competenze. La legge regionale numero 6 del 2012 della Lombardia contiene disposizioni organiche sulla disciplina del settore dei trasporti e all'articolo 17 regola specificamente le modalità di ripartizione e utilizzo delle risorse finanziarie per il trasporto pubblico locale. La deliberazione impugnata costituiva l'atto attraverso cui la Giunta Regionale dava concretezza a tali disposizioni di legge, definendo i criteri operativi per l'assegnazione dei fondi agli enti che gestiscono i servizi di trasporto pubblico nel territorio lombardo. Nel procedimento amministrativo relativo a ricorsi contro deliberazioni regionali, trovano applicazione i principi generali del diritto amministrativo italiano e della procedura davanti al giudice amministrativo, incluso il diritto delle parti di rinunciare alla prosecuzione del giudizio qualora raggiungano un accordo o mutino la loro valutazione della convenienza a proseguire.

La questione giuridica

L'oggetto della controversia riguardava la legittimità sotto il profilo amministrativo della disciplina approvata dalla Giunta Regionale per la determinazione e la distribuzione delle risorse finanziari dedicate al trasporto pubblico locale nel territorio lombardo. Il ricorrente presumibilmente contestava la corretta applicazione della legge regionale numero 6 del 2012 oppure riteneva che la deliberazione fosse viziata sotto il profilo della violazione di norme di rango superiore, del fondamentale diritto di partecipazione degli enti interessati o di principi di proporzionalità e ragionevolezza nella ripartizione delle risorse. Sebbene il testo della sentenza non espliciti quale fosse la specifica natura dei vizi denunciati, è ragionevole supporre che la controversia toccasse questioni delicate legate alla trasparenza e all'equità della procedura amministrativa di allocazione dei fondi pubblici, questioni che interessano direttamente gli equilibri economici degli enti consortili che gestiscono i servizi di trasporto collettivo.

La motivazione del giudice

La sentenza depositata è priva di una sezione di motivazione articolata perché la causa è stata dichiarata estinta per rinuncia, una modalità di conclusione del processo che non richiede un giudizio di merito sulla questione controversa. Al momento della comparizione all'udienza tenutasi il 10 maggio 2023, una delle parti o consensualmente entrambe le parti hanno comunicato al giudice la rinuncia alla prosecuzione del ricorso, comportamento che estingue il giudizio incidentalmente senza necessità di analizzare le ragioni di diritto che avrebbero giustificato o meno l'accoglimento del ricorso. Il magistrato ha semplicemente registrato tale rinuncia nel verbale di udienza e ha provveduto a redigere il provvedimento dispositivo di estinzione conformemente alle disposizioni della procedura amministrativa italiana. Tale esito non rappresenta una soccombenza né una vittoria per nessuna delle parti e indica piuttosto che durante la lunga pendenza della causa, presumibilmente a seguito di negoziati extraguidiziali, è stata trovata una soluzione alternativa che ha reso superfluo il proseguimento del giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale con i magistrati Gabriele Nunziata in qualità di Presidente, Rita Tricarico e Antonio De Vita, ha dichiarato estinta la causa di cui al ricorso numero 745 del 2018 per effetto della rinuncia manifestata dalle parti. Non è stata pronunciata alcuna sentenza nel merito riguardante la legittimità della Deliberazione numero X/7644 poiché l'estinzione preclude il giudizio sulla questione sostanziale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna di esse dovrà sopportare le proprie spese legali senza diritto di rivalsa nei confronti dell'altra, circostanza che rappresenta il trattamento ordinario nei casi di estinzione per rinuncia quando non vi sia colpa di una delle parti. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato rivolto alle autorità amministrative competenti in conformità alle disposizioni procedurali vigenti.

Massima

L'estinzione di un ricorso amministrativo per rinuncia nel corso del giudizio non comporta pronuncia nel merito della controversia e determina il compenso reciproco delle spese di giudizio, permettendo alle parti di concludere la lite attraverso modi alternativi rispetto alla decisione giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della Deliberazione n. X/7644 adottata dalla Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 28 dicembre 2017, avente a oggetto «Approvazione della disciplina di cui all’art. 17 ‘Risorse per il trasporto pubblico locale’ della l.r. 6/2012 ‘Disciplina del settore dei trasporti’»;
- nonché degli atti alla stessa allegati e di quelli connessi, presupposti e/o conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2018, proposto da
- Consorzio Trasporti Pubblici Insubria s. c. a r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzale Cadorna n. 4;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

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