AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202301125/2023

Sentenza n. 202301125/2023

TRASPORTI - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTI STANDARD

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301125/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Consorzio Bergamo Trasporti Ovest, ente associativo che gestisce servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Bergamo, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare la Deliberazione numero X/7644 adottata dalla Giunta Regionale della Lombardia in seduta del 28 dicembre 2017. La deliberazione contestata riguardava l'approvazione della disciplina relativa alle risorse destinate al trasporto pubblico locale, disciplina che avrebbe inciso direttamente sulla gestione dei servizi di trasporto e sulla distribuzione dei finanziamenti regionali per questo settore. Il ricorso era volto all'annullamento dell'atto deliberativo nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ad esso. La controversia era stata sottoposta al giudice amministrativo il quale aveva assegnato il procedimento alla Sezione Quarta del TAR Lombardia per l'esame delle questioni sollevate.

Il quadro normativo

La materia del trasporto pubblico locale è disciplinata dalla legge regionale numero 6 del 2012, la quale contiene la normativa generale per il settore dei trasporti in Lombardia. L'articolo 17 di tale legge regionale riguarda specificamente le risorse economiche destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale e prevede modalità e criteri per la loro erogazione e gestione. Le deliberazioni della Giunta Regionale adottate in attuazione di leggi regionali costituiscono atti amministrativi generali aventi efficacia normativa e vincolanti per i gestori dei servizi pubblici locali. La revisione giurisdizionale di tali atti da parte del Tribunale Amministrativo Regionale segue le disposizioni del codice del processo amministrativo, che disciplina sia i motivi di ricorso ricevibili che le condizioni per l'estinzione del giudizio.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità della disciplina approvata dalla Giunta Regionale in materia di ripartizione e gestione delle risorse per il trasporto pubblico locale, con riflessi sulla distribuzione dei finanziamenti a beneficio dei consorzi di gestione come quello ricorrente. Le questioni sottese erano se la deliberazione avesse rispettato i criteri procedurali previsti dalla legge regionale, se le modalità di erogazione delle risorse fossero corrette e proporzionate, e se fossero state salvaguardate le legittime aspettative dei gestori del servizio pubblico locale. La questione era di rilevanza non meramente locale poiché riguardava i principi di corretta allocazione delle risorse pubbliche nel settore della mobilità urbana e regionale.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza in esame non contenga una motivazione estesa, essendo il pronunciamento basato sulla dichiarazione di estinzione per rinuncia della causa, è possibile dedurre che nel corso del procedimento le parti abbiano concordato nel porre termine alla controversia. La rinuncia al ricorso da parte del Consorzio Bergamo Trasporti Ovest potrebbe derivare dal raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione regionale ovvero dalla rimeditazione della fondatezza delle censure formulate in ricorso, oppure da mutamenti della situazione di fatto o di diritto verificatisi nel corso del giudizio. Il TAR, rilevata la rinuncia della parte ricorrente, ha correttamente proceduto alla dichiarazione di estinzione della causa, con conseguente cessazione del giudizio e dei suoi effetti processuali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinta la causa, pronunciando sentenza di estinzione per rinuncia alle pretese contenute nel ricorso numero 743 del 2018. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sopporterà le proprie spese legali e procedurali senza che l'una sia condannata a rimborsare all'altra. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa conclude il procedimento, determinando la definitiva chiusura della controversia davanti al giudice amministrativo senza che la Deliberazione numero X/7644 sia stata annullata bensì rimasta in vigore.

Massima

L'estinzione del ricorso per rinuncia della parte determina la cessazione del giudizio amministrativo e la compensazione delle spese, indipendentemente dalla fondatezza delle censure formulate, con conseguente permanenza in vigore dell'atto amministrativo controverso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
- della Deliberazione n. X/7644 adottata dalla Giunta Regionale della Lombardia nella seduta del 28 dicembre 2017, avente a oggetto «Approvazione della disciplina di cui all’art. 17 ‘Risorse per il trasporto pubblico locale’ della l.r. 6/2012 ‘Disciplina del settore dei trasporti’»;
- nonché degli atti alla stessa allegati e di quelli connessi, presupposti e/o conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2018, proposto da
- Consorzio Bergamo Trasporti Ovest s. c. a r. l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lamberti e Pasquale Morra ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzale Cadorna n. 4;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara estinta, per rinuncia, la causa di cui al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →