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Sentenza n. 202300098/2023

Sentenza n. 202300098/2023

STRANIERI - PREFETTURA - RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - CONFERMA PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300098/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con la specifica condizione di "in attesa di occupazione" presso la Questura di Milano il 19 gennaio 2016. La Questura, con provvedimento n. 20503/2016, ha opposto un rigetto all'istanza, negando il rinnovo del documento di soggiorno. Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Prefettura della Provincia di Milano con il provvedimento n. 2017/009539 Area III bis del 16 gennaio 2018, nel quale l'amministrazione ha mantenuto la linea rigida del primo rifiuto. Di fronte a questo doppio rigetto, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento prefettizio dinanzi al TAR Lombardia, rappresentato dall'avvocato Antonella Pirro, depositando il ricorso il 16 dicembre 2022 al fine di ottenere l'annullamento della decisione amministrativa ritenuta illegittima.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sulle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero, emanato con decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale stabilisce le condizioni, le modalità e i presupposti per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno per stranieri in territorio italiano. Specificamente, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è subordinato al possesso di determinati requisiti e alla sussistenza di specifiche circostanze che l'amministrazione deve verificare nel corso dell'istruttoria. L'amministrazione ha il potere discrezionale di valutare il merito della domanda, tuttavia tale potere non è illimitato ma deve esercitarsi secondo i principi generali del diritto amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla legge e secondo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente contestava verosimilmente che la Questura e la Prefettura non avessero correttamente valutato la sussistenza dei presupposti di legge per il rinnovo, oppure che avessero violato norme procedurali fondamentali nel corso dell'istruttoria della domanda. La questione rivestiva importanza rilevante dal punto di vista della tutela dello straniero, poiché il rigetto del rinnovo comporta conseguenze molto gravi sulla possibilità di permanenza in Italia e sulla legittimazione al lavoro. Il TAR era pertanto chiamato a sindacare l'operato amministrativo sulla base dei parametri di controllo propri della giurisdizione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso nella seduta del 16 dicembre 2022 e racccolto le controdeduzioni del Ministero dell'Interno, ha valutato se sussistessero i vizi denunciati dal ricorrente e se ricorressero i presupposti normativi per l'accoglimento dell'istanza. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo disponibile, il TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato adottato secondo le corrette modalità procedurali e sulla base di elementi fattuali e normativi idonei a supportarlo. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che l'amministrazione non aveva ecceduto il margine di discrezionalità consentito dalla legge e che il rigetto operato era coerente con la normativa applicabile al rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Il TAR non ha ritenuto che il ricorrente avesse provato l'illegittimità del provvedimento secondo gli standard di prova richiesti nel processo amministrativo.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, mantenendo in vigore il provvedimento prefettizio che confermava il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Con il rigetto del ricorso, il TAR ha definitivamente confermato la legittimità della decisione amministrativa, impedendo così il rinnovo del documento di soggiorno. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo l'art. 96 del codice del processo amministrativo, il che significa che ciascun contendente ha sopportato le proprie spese legali senza oneri a carico dell'altra parte. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 da parte di un collegio composto dal presidente estensore Ugo Di Benedetto e dai consiglieri Giovanni Zucchini e Luigi Furno.

Massima

L'amministrazione competente può legittimamente rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato quando sussistono elementi fattuali e normativi idonei a supportare il provvedimento, il quale deve ritenersi legittimo sino a quando non sia provato il contrario dal ricorrente secondo gli standard di sindacato del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento n. 2017/009539 Area III bis del 16 gennaio 2018 con cui la Prefettura della Provincia di Milano conferma il provvedimento di rigetto n. 20503/2016 Imm. emesso dalla Questura di Milano dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, presentata in data 19 gennaio 2016;
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Ugo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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