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Sentenza n. 202300097/2023

Sentenza n. 202300097/2023

STRANIERI - PREFETTURA - EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300097/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia avverso il diniego della domanda di emersione da lavoro irregolare opposto dalla Prefettura territorialmente competente. Lo straniero aveva presentato istanza per regolarizzare la propria posizione di lavoratore in nero, invocando le previsioni normative che consentono l'emersione dal lavoro irregolare sotto determinate condizioni. La Prefettura ha respinto tale istanza ritenendo non sussistenti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile ovvero accertando circostanze ostative all'accoglimento della domanda. Lo straniero ha impugnato il diniego mediante ricorso amministrativo, lamentando l'illegittimità del provvedimento e la violazione dei propri diritti.

Il quadro normativo

La materia dell'emersione da lavoro irregolare per cittadini stranieri è regolata da specifiche disposizioni normative, generalmente introdotte mediante decreti legge e successivamente convertiti in legge, che definiscono le modalità, i termini e i requisiti per la regolarizzazione dei lavoratori che svolgono attività in nero. Tali norme prescrivono condizioni precise riguardanti la posizione del lavoratore, la natura della prestazione, la situazione del datore di lavoro e il possesso di specifici requisiti soggettivi. La Prefettura, quale organo amministrativo competente in materia di immigrazione, è investita del potere di valutare le istanze di emersione e di procedere al loro accoglimento o al loro rigetto secondo la discrezionalità amministrativa, pur sempre entro i limiti e le modalità stabiliti dalla legge. Il sindacato giurisdizionale del TAR si estende alla verifica della legittimità del provvedimento amministrativo, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di legge e al corretto esercizio del potere amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dalla Prefettura alla domanda di emersione da lavoro irregolare e sulla corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge in questa materia. Il ricorrente contendeva che la Prefettura non avesse correttamente valutato il sussistere dei requisiti richiesti oppure avesse interpretato restrittivamente le norme di favore destinate alla regolarizzazione, ovvero ancora che il provvedimento denunciato fosse viziato da vizi procedurali o sostanziali. La questione implicava una valutazione puntuale dei presupposti di fatto e di diritto che la normativa sull'emersione pone alla base dell'accoglimento delle istanze di regolarizzazione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha proceduto alla verifica della correttezza della valutazione effettuata dalla Prefettura, ritenendo che il diniego fosse stato adottato in conformità ai parametri normativi applicabili. Il giudice amministrativo ha accertato che la Prefettura avesse correttamente identificato e valutato i requisiti richiesti dalla legge, constatando l'assenza di almeno una delle condizioni inderogabili prescritte per l'accoglimento della domanda. Il TAR ha inoltre respinto gli argomenti dedotti dal ricorrente ritenendoli infondati o comunque non idonei a contraddire la motivazione del provvedimento impugnato. Il collegio ha confermato la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale della Prefettura, sottolineando che la normativa sull'emersione, benché applicata in chiave di favore, non consente di prescindere dal rispetto dei requisiti legalmente previsti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la validità del diniego della Prefettura. Conseguentemente, il provvedimento di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare rimane definitivamente in vigore e lo straniero non potrà beneficiare della regolarizzazione richiesta secondo le modalità disciplinate dalla legge vigente. Il ricorrente rimane assoggettato alla disciplina ordinaria in materia di soggiorno e lavoro di cittadini stranieri, con tutte le conseguenze giuridiche inerenti alla permanenza irregolare nel territorio dello Stato.

Massima

La Prefettura legittimamente nega l'emersione da lavoro irregolare quando i requisiti prescritti dalla normativa applicabile non risultino pienamente sussistenti nella fattispecie concreta, ferma restando la discrezionalità amministrativa entro i limiti fissati dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario
per l'annullamento
del decreto rig.def./191/2016 , emesso dalla Prefettura di Milano in data 17/06/2016 e notificato il successivo 22/05/2018 , con il quale rigettava l'istanza di emersione ex d.lgs. 109/12 n. -OMISSIS-, presentata dalla sig.ra -OMISSIS- per conto della ditta “Punto Service di Chouiref Latifa”, in favore del lavoratore straniero -OMISSIS-, e contestualmente dichiarava la mancanza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ed D.L. n. 76/13 e succ. mod. e conv.;
- nonché d'ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale a quello impugnato
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno  Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Ugo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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