STRANIERI - PREFETTURA - ISTANZA CITTADINANZA - INAMMISSIBILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300743/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la Prefettura della Provincia di Milano. La Prefettura, con provvedimento del 9 gennaio 2018 poi notificato il 21 febbraio 2018, ha dichiarato inammissibile tale istanza, rigettandola sul piano procedurale senza entrare nel merito della richiesta. Di fronte a questo diniego, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità di un rifiuto fondato sulla sola inammissibilità formale della domanda. La controversia si inserisce nel delicato ambito della cittadinanza, materia nella quale lo straniero invoca il diritto a una valutazione completa della sua posizione, mentre l'amministrazione sostiene di aver rilevato un difetto procedurale tale da impedire l'esame del merito.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge n. 91 del 1992, che fissa i presupposti e le modalità per l'acquisto della cittadinanza sia per nascita che per naturalizzazione. Le istanze di concessione della cittadinanza sono sottoposte al procedimento amministrativo codificato dalla legge n. 241 del 1990, il quale prevede che qualsiasi istanza possa essere dichiarata inammissibile qualora manchi uno dei requisiti procedurali essenziali per la sua acquisizione formale. La Prefettura, quale organo della pubblica amministrazione dello Stato, ha il compito di istruire le istanze di cittadinanza e di verificare anzitutto il rispetto dei presupposti procedurali e formali, prima di sottoporre la pratica agli ulteriori organi competenti per la valutazione nel merito. La decisione di inammissibilità costituisce un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo del contenzioso riguardava la legittimità della decisione della Prefettura di dichiarare inammissibile l'istanza di cittadinanza senza procedere alla valutazione nel merito della domanda. Il ricorrente contestava che un provvedimento di inammissibilità potesse costituire una decisione definitiva sul suo diritto a ottenere la cittadinanza, sostenendo che la Prefettura dovesse comunque vagliare la sussistenza dei requisiti sostanziali indipendentemente da eventuali difetti formali nella presentazione dell'istanza. In sostanza, si discuteva se l'amministrazione fosse vincolata a sospendere il procedimento per permettere al ricorrente di regolarizzare l'istanza, oppure se potesse legittimamente dichiararla inammissibile e respingerla definitivamente. La questione toccava il tema delicato dell'equilibrio tra il rigore procedurale e il diritto della persona a una valutazione equa della propria posizione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto la propria valutazione sulla base degli atti della causa e del ricorso presentato. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio la motivazione scritta, il colleggio ha ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente non fossero sufficienti a provare l'illegittimità del provvedimento della Prefettura. Il TAR ha verosimilmente verificato che la Prefettura aveva correttamente individuato un difetto di ammissibilità formale della domanda e che la legge amministrativa consente all'amministrazione di dichiarare inammissibile una richiesta quando non sia correttamente presentata secondo i requisiti procedurali prescritti. Il giudice ha dunque ritenuto che la Prefettura si fosse mantenuta entro i propri poteri discrezionali legittimi nel dichiarare l'inammissibilità, senza che il ricorrente potesse pretendere un diverso trattamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, confermando pienamente la legittimità del provvedimento della Prefettura che dichiarava inammissibile l'istanza di cittadinanza. Il TAR ha inoltre compensato tra le parti le spese del giudizio, per cui ciascun contendente sostiene le proprie spese legali. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 8 febbraio 2023 e ordinata l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, con la conseguenza che il ricorrente non può più impugnare questo provvedimento dinanzi al TAR, potendo solo promuovere un ricorso al Consiglio di Stato ove ritenga la decisione viziata in diritto.
Massima
L'amministrazione competente può legittimamente dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana qualora sussista un difetto proceduralmente rilevante nella presentazione della domanda, purché il rifiuto sia fondato su un reale e concreto ostacolo formale alla ricezione della richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura della Provincia di Milano – U.T.G. in data 9 gennaio 2018, e notificato in data 21 febbraio 2018, prot. nr. K10/627013 Area IV Bis, recante l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché di ogni altro atto – anche se non conosciuto - con esso in rapporto di presupposizione, consequenzialità e, comunque, connessione. sul ricorso numero di registro generale 795 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via Montevideo, 5; U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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