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Sentenza n. 202300335/2023

Sentenza n. 202300335/2023

STRANIERI - PREFETTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300335/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo regolarmente rilasciato il 18 marzo 2015, ha subito la revoca di tale permesso con un provvedimento amministrativo emanato dal Ministero dell'Interno. Dinanzi a questa revoca, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la difesa dell'avvocato Massimo Grondona, contestando la legittimità del provvedimento revocatorio. Parallelamente, ha presentato istanza per ottenere la sospensione cautelare del provvedimento e per essere ammesso al gratuito patrocinio dello Stato. Tanto l'istanza cautelare quanto quella relativa al patrocinio sono state rigettate dal TAR con ordinanza e decreto interlocutori. La controversia è stata decisa con sentenza emessa in camera di consiglio il 8 febbraio 2023, durante il periodo in cui gli organi giudiziari operavano in modalità telematica a causa dei protocolli di emergenza sanitaria.

Il quadro normativo

La questione attiene al permesso di soggiorno di lungo periodo, istituto disciplinato dal diritto dell'immigrazione italiano, il quale consente ai cittadini extracomunitari di risiedere stabilmente nel territorio dello Stato quando ricorrono determinate condizioni di integrazione, disponibilità economica e assenza di minaccia all'ordine pubblico. La revoca di tale permesso è un provvedimento amministrativo che incide significativamente sulla posizione giuridica dello straniero e sulla sua permanenza legale nel territorio nazionale, essendo disciplinata dalle norme del Testo Unico sull'Immigrazione e dai principi generali del diritto amministrativo. La Pubblica Amministrazione deve operare nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento, dovendo sussistere idonei presupposti fattuali e normativi per esercitare il potere revocatorio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo disposta dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente contestava evidentemente le ragioni e le modalità della revoca, ritenendo che il provvedimento fosse viziato sotto il profilo della violazione di norme procedurali, della mancanza di motivazione adeguata, ovvero dell'assenza dei presupposti fattici e normativi necessari per revogare un titolo di soggiorno che gli conferiva una posizione giuridica consolidata. La questione implicava altresì considerazioni relative ai principi di proporzionalità e al principio del legittimo affidamento, di rilevanza cruciale quando il provvedimento revocatorio incide su una situazione di stabile insediamento nel territorio nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e valutata la fondatezza delle contestazioni sollevate dal ricorrente, ha ritenuto che il ricorso non meritasse di essere accolto. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel testo depositato, è ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento revocatorio, oppure abbia considerato che il ricorrente non fosse riuscito a provare i vizi dedotti. Il giudice amministrativo, nell'esercitare il controllo di legittimità sul provvedimento, non ha riscontrato profili di illegittimità tali da determinare l'annullamento della revoca. Parallelamente, il rigetto delle istanze cautelari e di gratuito patrocinio suggerisce che il TAR abbia valutato come priva di seria questione di diritto la posizione del ricorrente o comunque come manifestamente infondata la sua pretesa di ottenere la sospensione del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso, confermando nel contempo il precedente diniego di ammissione al gratuito patrocinio. Ha disposto che le spese della lite fossero compensate tra le parti. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse immediatamente eseguita dall'Autorità Amministrativa, consentendo così al Ministero dell'Interno di dare pieno effetto al provvedimento revocatorio. Infine, in considerazione della natura sensibile della materia riguardante la posizione giuridica del ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte nel testo pubblico della sentenza, a tutela della sua dignità e in conformità alle normative sulla privacy.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, quando adottata dalla Pubblica Amministrazione nel rispetto dei presupposti normativi e procedurali previsti, è un provvedimento legittimo che il giudice amministrativo non annulla qualora il ricorrente non provveda a dedurre e provare vizi specifici della motivazione o della procedura seguita.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento n.-OMISSIS-di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato il 18 marzo 2015.
sul ricorso numero di registro generale 709 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Grondona e con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia;
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.66 del 2018 di rigetto dell’istanza del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.549 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Conferma il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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