STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RILASCIO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303219/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per l'annullamento - del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, n. 12414/2018 Imm. Id. 962681 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 28/06/2018 e notificato in data 18/07/2018; - nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente. sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2018, proposto da Judith Blinda Chetchuing Kengni, rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Crippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 novembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Il ricorrente (e la stessa Amministrazione), in vista della odierna udienza di trattazione, rappresentava l’ottenimento dell’agognato permesso di soggiorno di lungo periodo, “rilasciato dalla Questura di Pavia, nr. I17667884, della validità di anni 10, a seguito di istanza di soggiorno nr. 055959123374 presentata in data 20.09.2021”. Di qui la richiesta del ricorrente di cessazione della materia del contendere –su cui conviene la resistente Amministrazione- con condanna, nondimeno, alle spese di essa Amministrazione per soccombenza virtuale. Il pieno soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava integrano la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638), imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, siccome espressamente richiesto peraltro dalla medesima parte ricorrente. Le peculiari modalità di definizione della lite, tuttavia, conducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto segnatamente: - della circostanza, solo da ultimo rappresentata al Collegio, per cui già in data antecedente alla discussione della domanda cautelare (camera di consiglio del 5 dicembre 2018) il ricorrente aveva richiesto (1 agosto 2018) e ottenuto (3 dicembre 2018) un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; ciò che deprivava in nuce del suo stesso indefettibile presupposto di fatto e di diritto la domanda cautelare che, tuttavia, veniva ancora perorata avanti questo TAR nella successiva udienza camerale del 5 dicembre 2018; - della condotta della Amministrazione che, in ogni caso, ha ben consentito al ricorrente medio tempore e optimo iure la permanenza nel territorio nazionale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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