STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - ANNULLAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202303207/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del provvedimento n. 20952/2018/Imm., emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 10/9/2018 e notificato il successivo 9/10/2018, di annullamento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. -OMISSIS- del 01/10/2016 e scaduto in data 1/10/2017, nonché di caducazione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. -OMISSIS- del 28/2/2018 con scadenza il 27/2/2020; - di ogni altro atto comunque connesso e/o conseguenziale a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gardone, 8; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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