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Sentenza n. 202303144/2023

Sentenza n. 202303144/2023

STRANIERI - MISURE DI PRIMA ACCOGLIENZA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202303144/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia da una persona la cui identità è stata oscurata per motivi di tutela dei dati personali, in conformità alla normativa sulla privacy. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento numero 36865 del 23 novembre 2018 emanato dal Prefetto di Lodi, un'autorità amministrativa dipendente dal Ministero dell'Interno, che è intervenuto nella causa in giudizio attraverso l'Avvocatura distrettuale dello Stato. Sebbene il testo della sentenza non espliciti compiutamente il contenuto e le ragioni sostanziali del provvedimento impugnato, la natura stessa dell'atto emanato da una prefettura suggerisce una materia rientrante nei compiti tipici dell'amministrazione dell'interno, quali ordine pubblico, sicurezza, controlli amministrativi o autorizzazioni attinenti a funzioni di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Lombardia il quale lo ha assegnato al ruolo generale con numero 2945 del 2018 ed è stato sottoposto al vaglio del collegio giudicante composto da tre magistrati amministrativi.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nell'ambito della giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, competente a conoscere dei ricorsi per l'annullamento di provvedimenti amministrativi secondo le disposizioni del Codice del processo amministrativo. Il ricorso deve presentare requisiti formali e sostanziali precisi affinché possa essere ammesso all'esame nel merito, inclusa la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, il rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge, la corretta costituzione delle parti e la sussistenza di un interesse legittimo tutelabile in giudizio. La normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare l'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, costituiscono il fondamento giuridico per l'adozione di misure di oscuramento delle informazioni personali quando sia necessario tutelare la dignità e i diritti della persona interessata. Questi principi si applicano anche nel contesto dei procedimenti giudiziali amministrativi, nei quali la riservatezza dei dati identificativi deve essere preservata specialmente quando emergono situazioni che potrebbero esporre la persona a rischi o discriminazioni.

La questione giuridica

La questione centrale sottesa al giudizio riguarda la ricevibilità del ricorso sotto il profilo procedurale, ossia se il ricorso stesso presentasse i requisiti necessari per essere esaminato nel merito dal tribunale amministrativo, oppure se sussistessero vizi procedurali tali da impedire il prosieguo del giudizio. La dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il collegio giudicante ha riscontrato un difetto procedurale rilevante, quale la mancanza di uno dei presupposti essenziali per il corso del giudizio amministrativo, senza tuttavia entrare nel merito della legittimità del provvedimento impugnato. Questa tipologia di pronuncia rappresenta una soluzione procedurale comune nei giudizi amministrativi quando gli elementi procedurali non consentono l'accesso al merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza di annullamento della parte ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non fornendo una motivazione ampiamente sviluppata nel dispositivo della sentenza, ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per dichiarare il ricorso improcedibile in quanto non idoneo a proseguire nel giudizio. Questa conclusione è scaturita dal confronto con le disposizioni del Codice del processo amministrativo e con i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di ricevibilità dei ricorsi. Il tribunale ha valutato gli atti di causa trasmessi dalle parti e ha condotto l'udienza pubblica del 19 dicembre 2023, durante la quale il relatore ha illustrato al collegio le questioni procedurali rilevanti e i difensori delle parti hanno potuto rappresentare le proprie eccezioni. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso costituisce pertanto l'esito della valutazione complessiva dei presupposti procedurali necessari per l'ammissibilità della causa nel merito, seguendo il rigoroso percorso logico proprio della giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente dichiarato il ricorso improcedibile, precludendo così l'esame nel merito della legittimità del provvedimento del Prefetto di Lodi numero 36865 del 23 novembre 2018. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale in caso di improcedibilità ciascuna parte sostiene le proprie spese, rappresentando una soluzione di equilibrio quando il procedimento non possa proseguire per difetti procedurali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa, conformemente alla potestà cautelare del giudice amministrativo di garantire l'immediata applicazione dei suoi provvedimenti. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento integrale delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificare la persona, a tutela della sua dignità e dei diritti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso amministrativo preclude l'esame nel merito della controversia allorché sussistano vizi procedurali tali da impedire il regolare svolgimento del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza dell'istanza di annullamento della parte ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento n. 36865 del 23.11.18 del Prefetto di Lodi.
sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Plenzick, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Como, via Mentana 8;
Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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