STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303097/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento a) del provvedimento del 6 febbraio 2019 n. 881 emesso dal Questore della Provincia di Milano, recante il rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente a mezzo assicurata postale nr. 061515022220 in data 27 agosto .2018, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I11572184 per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2019; b) del verbale di ritiro documenti riguardante la carta d'identità n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- il 23 giugno 2010 e la ricevuta di assicurata postale n. 061515022220 e relativa ricevuta di convocazione n. U.P. 38148 datata 27 agosto 2018 per rinnovo del permesso di soggiorno, notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2019 c) nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione. sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nevenca Damiani Di Vergada Franzetti ed Enrico Damiani Di Vergada Franzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Milano, via Romolo Gessi, 34; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta, secondo quanto spiegato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →