STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303021/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contestando il provvedimento n. 8320/2018 Imm. adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 31 maggio 2018 e notificato il 18 settembre 2018, con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La controversia rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e della residenza, disciplinato dal Testo unico sull'immigrazione. Il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR per ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo di rigetto, lamentando verosimilmente l'illegittimità del diniego e l'inosservanza dei presupposti normativi per il rifiuto del rinnovo. Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento davanti al tribunale amministrativo, la situazione di fatto è mutata in modo tale che il ricorso ha perso la sua ragione d'essere.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico sull'immigrazione, che regola il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno. I permessi di soggiorno per motivi di lavoro richiedono il possesso di determinati requisiti previsti dalla normativa vigente e possono essere rinnovati a condizione che sussistano ancora le ragioni per le quali sono stati originariamente concessi. Il procedimento amministrativo per l'emanazione di tali provvedimenti deve rispettare i principi di trasparenza, motivazione e proporzionalità sanciti dalla legge generale sul procedimento amministrativo. La sentenza richiama inoltre il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
La questione giuridica
La questione giuridica essenziale era l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, con contestazione presunta dei motivi e delle modalità del diniego amministrativo. Il ricorso implicava una valutazione sulla corretta applicazione dei criteri normativi per il mantenimento del titolo di soggiorno e sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, la questione ha perso rilevanza durante il procedimento giurisdizionale, quando sono sopraggiunti fatti nuovi che hanno eliminato l'interesse concreto alla pronuncia del giudice sulla controversia originaria. L'elemento cruciale diventa quindi non più il merito della contestazione, bensì la verifica della permanenza dell'interesse ad agire del ricorrente dinanzi al tribunale.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che durante il corso del procedimento amministrativo, il ricorrente abbia perduto l'interesse concreto e attuale alla pronuncia di annullamento del provvedimento contestato. Tale sopravvenuto difetto di interesse estingue il processo, rendendo la decisione nel merito non solo inopportuna ma giuridicamente improcedibile. Il tribunale ha preferito non affrontare la questione di merito sulla legittimità del rigetto, poiché venuta meno la ragione per cui la controversia era stata proposta, probabilmente perché il permesso di soggiorno è stato nel frattempo rinnovato, revocato o il ricorrente ha cessato di risiedere nel territorio italiano. Il principio secondo cui un ricorso amministrativo perde procurabilità per sopravvenuto difetto di interesse rappresenta un consolidato orientamento giurisprudenziale teso a evitare pronunciamenti sulla questioni prive di effettuale utilità pratica per il ricorrente. La compensazione delle spese tra le parti riflette l'assenza di colpa da parte del ricorrente nella perdita di interesse, attribuibile a mutamenti fattuali successivi alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito della questione sulla legittimità del provvedimento del Questore. Le spese del procedimento sono compensate tra le parti, in modo che ciascuna sopporta le proprie spese processuali. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione di tale pronuncia. Viene inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Una controversia amministrativa relativa al permesso di soggiorno diviene improcedibile quando durante il procedimento giurisdizionale sopravviene il difetto di interesse concreto della parte ricorrente alla pronuncia della sentenza, determinato da mutamenti fattici che eliminano l'utilità pratica della pronuncia richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. 8320/2018 Imm., adottato dal Questore della Provincia di Milano in data 31 maggio 2018 e notificato in data 18 settembre 2018, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Cassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →