STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303020/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano numero 15803/2016, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente, rappresentato legalmente dall'avvocato Antonino Lo Verde, ha contestato il rifiuto amministrativo del Questore ritenendo che violasse i suoi diritti e le norme sulla disciplina degli stranieri. La controversia rientra nel settore del diritto dell'immigrazione e della prevenzione della sicurezza pubblica, dove l'amministrazione gode di margini discrezionali significativi nella valutazione dei requisiti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Il Ministero dell'Interno, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ha difeso la legittimità del provvedimento questorile.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno degli stranieri è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che fissa i presupposti e le condizioni per il rilascio e il rinnovo dei permessi sulla base di specifiche esigenze quali il lavoro subordinato, l'attività autonoma, motivi familiari o di protezione internazionale. In particolare, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro effettivo e regolare, nonché il rispetto delle norme sulla regolarità contributiva e sulla correttezza dei versamenti fiscali e previdenziali. Il Questore, quale organo della pubblica sicurezza territoriale, è investito del potere discrezionale di valutare la permanenza dei presupposti richiesti per il rinnovo, potendo negarlo qualora ritenga venuti meno i motivi che avevano originariamente determinato il rilascio.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale questorile nel rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, ossia se il Questore avesse motivato adeguatamente il rigetto e se avesse effettivamente accertato la venuta meno dei presupposti normativi, oppure se avesse fondato il provvedimento su valutazioni non suffragate da elementi concreti e verificabili. La questione investiva il principio della proporzionalità e della ragionevolezza della decisione amministrativa, nonché il corretto esercizio del potere discrezionale nel settore della sicurezza pubblica. Si poneva altresì il problema relativo ai diritti procedurali del ricorrente e all'opportunità della valutazione amministrativa secondo le norme applicabili.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composito da tre magistrati con relatore il dottore Agatino Giuseppe Lanzafame, ha esaminato il ricorso e tutti gli atti depositati dalle parti nel corso del procedimento, svoltosi anche attraverso un'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del 16 novembre 2023. Sebbene la sentenza non riporti in forma estesa la motivazione del ragionamento giudiziale, il fatto che il TAR abbia respinto il ricorso consente di inferire che il collegio abbia ritenuto il provvedimento questorile legittimamente fondato, quindi dotato di adeguata motivazione e basato su accertamenti riguardanti i presupposti normativi. Il giudice amministrativo avrà presumibilmente verificato che il Questore non avesse ecceduto i margini della propria discrezionalità e che le ragioni del rifiuto fossero proporzionate e ragionevoli nel contesto della tutela della sicurezza pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero contro il provvedimento del Questore. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, a significare che il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali pur avendo perso la causa. La sentenza è stata pronunciata definitivamente in camera di consiglio nel giorno 16 novembre 2023 a Milano, con la partecipazione dei tre magistrati indicati in epigrafe. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i suoi diritti e la sua dignità secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione dispone della facoltà di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno quando accerta ragionevolmente che siano venuti meno i presupposti normativi che ne giustificavano il rilascio, e tale decisione è rimessa al sindacato del giudice amministrativo limitatamente alla verifica della legittimità procedimentale e della proporzionalità della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 15803/2016 Imm. di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Cernuschi n. 4; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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