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Sentenza n. 202303014/2023

Sentenza n. 202303014/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303014/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia nasce da un ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto di rigetto emanato dal Questore della Provincia di Milano il 25 gennaio 2019, che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato dalla Questura di Milano il 18 marzo 2015, che aveva subito una scadenza il 19 giugno 2016. La richiesta di rinnovo è stata quindi presentata con notevole ritardo rispetto alla data di scadenza originaria, ben tre anni dopo che il permesso aveva perso la sua validità. Il decreto del Questore ha ritenuto di non accogliere l'istanza di rinnovo, motivando il rigetto sulla base delle disposizioni normative applicabili al permesso di soggiorno scaduto.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per cittadini non comunitari in Italia è contenuta nel Decreto Legislativo 286 del 1998, testo unico delle disposizioni concerning l'immigrazione, che stabilisce i presupposti, le modalità e i termini per il rilascio e il rinnovo dei permessi. Secondo la normativa vigente, il rinnovo del permesso deve essere richiesto entro determinati termini prima della scadenza oppure comunque in tempi compatibili con il diritto di stare regolarmente nel territorio nazionale. La scadenza del permesso comporta la perdita della qualifica di soggiornante legale e, per i successivi rinnovi, l'amministrazione dispone di un potere discrezionale che deve comunque rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il Questore, nella sua qualità di autorità deputata al rilascio e al controllo dei permessi di soggiorno, esercita un potere amministrativo vincolato ai presupposti di legge e controllabile in sede di ricorso amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se l'istanza di rinnovo di un permesso scaduto da più di tre anni dovesse essere accolta dal Questore oppure se la scadenza del termine e il decorso del tempo avessero comportato la perdita della titolarità al rinnovo. In particolare, il ricorrente contestava il rigetto sostenendo probabilmente che sussistessero ancora i presupposti legittimi per ottenere il rinnovo, mentre l'amministrazione sostaneva che il permesso scaduto da lungo tempo non potesse più essere rinnovato secondo le procedure ordinarie, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto ripresentare domanda in via di primo rilascio oppure regolarizzare la sua posizione nei termini di legge. Si trattava quindi di interpretare quale fosse la conseguenza giuridica della scadenza del permesso di soggiorno e se questa comportasse l'impossibilità assoluta del rinnovo o se consentisse ancora all'amministrazione di valutarne l'accoglimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la posizione giuridica del ricorrente non potesse trovare tutela mediante il rimedio del rinnovo ordinario, accogliendo pertanto le ragioni dell'Avvocatura dello Stato. Il collegio ha verosimilmente considerato che il decorso significativo di tempo tra la scadenza del permesso e la presentazione dell'istanza di rinnovo costituisse un elemento decisivo che legittimava il Questore a disporre il rigetto. La sentenza evidenzia come l'amministrazione, nel valutare le istanze relative al soggiorno di cittadini stranieri, debba operare in conformità ai principi di legalità, ma dispone anche di margini di discrezionalità in merito alla valutazione della permanenza dei presupposti richiesti dalla legge. Il TAR ha ritenuto che il Questore avesse esercitato correttamente il suo potere, nel senso che la scadenza del permesso e il ritardo nella richiesta di rinnovo giustificavano il rigetto della domanda secondo una corretta applicazione della normativa sull'immigrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del cittadino straniero, confermando così il decreto del Questore e la legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto i propri costi. Il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente dal testo della sentenza a tutela della riservatezza e della dignità della persona, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e al Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

Il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da lungo tempo può legittimamente essere rigettato dal Questore quando il decorso significativo del tempo tra la scadenza e la richiesta di rinnovo non consenta di ritenere presente il legame stabile con il territorio dello Stato richiesto dalla legge per la permanenza legale dello straniero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 25 gennaio 2019, notificato in data 25 marzo 2019, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. I06554725 rilasciato dalla Questura di Milano il 18 marzo 2015 per motivi di lavoro subordinato e scaduto in data 19 giugno 2016.
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Della Pietà, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pordenone, 19;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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