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Sentenza n. 202302927/2023

Sentenza n. 202302927/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302927/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Anwar Mohamed Abou Elenein Attia, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di Milano il 30 agosto 2016, con scadenza il 29 agosto 2017. Prima della scadenza, il ricorrente ha presentato istanza per il rinnovo del permesso, sempre per motivi di lavoro subordinato, presso la medesima Questura. La Questura di Milano, con decreto Imm. 20668/2018 datato 29 agosto 2018, ha rigettato tale istanza di rinnovo, notificando il provvedimento al ricorrente il 8 gennaio 2019. Il rigetto è stato motivato dalla valutazione che le condizioni per il rinnovo non sussistevano più, presumibilmente per carenza dei requisiti di legge richiesti per il mantenimento dello status di lavoratore subordinato. Avverso questo decreto, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento e il conseguente riconoscimento del rinnovo del permesso.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per lavoratori subordinati è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998, che disciplina le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dei titoli di soggiorno per cittadini extracomunitari. La legge prevede che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possa essere rinnovato quando il cittadino straniero continui a possedere i requisiti necessari, tra cui il possesso e la validità di un contratto di lavoro, la regolarità con i contributi previdenziali e la disponibilità di idoneo alloggio. L'autorità amministrativa competente, ossia la Questura territorialmente competente, ha il potere di valutare il permanere di tali condizioni al momento del rinnovo e di rigettare l'istanza qualora constati l'assenza o la perdita dei presupposti richiesti dalla legge. Il procedimento di rinnovo deve seguire i principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza amministrativa previsti dalla Carta costituzionale e dal diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo operato dalla Questura di Milano. Il ricorrente contestava verosimilmente che la Questura avesse valutato illegittimamente l'assenza dei requisiti necessari per il rinnovo, oppure che non avesse rispettato le procedure corrette, ovvero che avesse applicato in modo erroneo le norme sulla documentazione richiesta. In alternativa, poteva sostenere che nonostante la perdita formale di alcuni requisiti, sussistessero comunque ragioni per il rinnovo del titolo di soggiorno, invocando il principio di proporzionalità e la situazione personale di radicamento sul territorio italiano. Il giudice amministrativo doveva quindi valutare se il decreto di rigetto fosse stato adottato in conformità alle norme di legge applicabili e se l'amministrazione avesse correttamente istruito il procedimento e motivato adeguatamente la propria decisione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto che la Questura di Milano avesse agito legittimamente nel rigettare l'istanza di rinnovo. Sebbene la sentenza non esponga analiticamente i motivi della decisione nel testo disponibile, il respingimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha accolto le ragioni addotte dall'Avvocatura dello Stato in difesa della Questura. Il tribunale ha presumibilmente ritenuto che il ricorrente non avesse provato il permanere dei requisiti legali necessari per il rinnovo del permesso, o che la Questura avesse correttamente accertato la venuta meno di tali condizioni nel momento della valutazione dell'istanza. Il giudice ha evidentemente valutato il comportamento amministrativo della Questura come conforme alle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione e alle procedure amministrative applicabili, senza riscontrare profili di illegittimità nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Anwar Mohamed Abou Elenein Attia e ha rigettato completamente la domanda di annullamento del decreto della Questura di Milano. Ne consegue che il decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno rimane valido ed efficace, e il ricorrente non ha diritto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sulla base del procedimento impugnato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così l'esecutorietà del provvedimento della Questura.

Massima

La Questura agisce legittimamente nel rigettare l'istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando l'interessato non provveda a documentare il permanere dei requisiti di legge richiesti dal Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare il possesso di un contratto di lavoro valido e la regolarità previdenziale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Composizione della Corte: Antonio Vinciguerra, Presidente; Oscar Marongiu, Consigliere Estensore; Rocco Vampa, Primo Referendario Ricorrente: Anwar Mohamed Abou Elenein Attia, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Corso Lodi 74 Convenuto: Ministero dell'Interno nella persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale presso i Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia 1 Oggetto: Ricorso numero registro generale 738 del 2019 per l'annullamento del decreto Imm. 20668/2018 datato 29 agosto 2018, notificato al ricorrente in data 8 gennaio 2019, con cui la Questura di Milano ha rigettato l'istanza di rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno numero I11081301, rilasciato dalla Questura di Milano il 30 agosto 2016 e scaduto il 29 agosto 2017, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso Atti considerati: ricorso e relativi allegati; atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; tutti gli atti della causa Procedimento: L'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato si è svolta il 16 novembre 2023 in modalità da remoto, con relazione del dottore Oscar Marongiu; sono stati ascoltati i difensori come specificato nel verbale dell'udienza Decisione del tribunale: Definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, il Tribunale lo respinge. Le spese processuali sono compensate tra le parti. Il tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Esito della sentenza: RESPINGE Luogo e data: Milano, 16 novembre 2023, in camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto Imm. 20668/2018 datato 29.8.2018, notificato al ricorrente in data 8.1.2019, con cui la Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno numero I11081301, rilasciato dalla Questura di Milano il 30 agosto 2016 e scaduto il 29 agosto 2017, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2019, proposto da
Anwar Mohamed Abou Elenein Attia, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Corso Lodi, 74;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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