STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302926/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Songqi Cai, cittadina straniera, aveva in precedenza ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio in Italia e ha presentato al Questore di Milano, in data 10 febbraio 2017, una istanza formale per il rinnovo di tale titolo di soggiorno. A distanza di più di un anno dalla presentazione della domanda, il Questore di Milano ha emesso il decreto n. 8136/2018 del 14 settembre 2018, con il quale ha respinto l'intera istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, notificando il provvedimento alla ricorrente il 1º ottobre 2018. Ritenendosi lesa nei propri diritti e in conseguenza della mancata concessione del rinnovo del titolo di soggiorno, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nella speranza di ottenere l'annullamento del provvedimento del Questore e il conseguente riconoscimento del diritto al soggiorno per motivi di studio sul territorio italiano.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di studio è regolata in Italia dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale stabilisce i presupposti e le condizioni per il rilascio e il rinnovo di tale titolo autorizzativo. Secondo la normativa applicabile, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere concesso allo straniero che intenda seguire corsi di studio presso istituti pubblici o privati riconosciuti e che sia in grado di provare l'iscrizione regolare a un corso di studi presso una istituzione scolastica o universitaria, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per mantenersi durante il periodo di permanenza in Italia. Il rinnovo del permesso è subordinato al mantenimento dei requisiti originari e alla verifica dello stato di regolarità dell'iscrizione al corso di studio intrapreso, oltre a controlli sulla situazione complessiva dello straniero in relazione al rispetto delle norme sulla permanenza in territorio italiano.
La questione giuridica
La controversia si incentra sulla legittimità del provvedimento di respingimento dell'istanza di rinnovo e sulla corretta applicazione della normativa sul permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dell'autorità amministrativa competente. In particolare, la ricorrente contestava il decreto del Questore sostenendo che all'epoca della presentazione della istanza di rinnovo possedesse ancora i requisiti necessari per ottenere la proroga del permesso di soggiorno ovvero che il Questore avesse agito in violazione delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, eventualmente anche commettendo vizi procedurali o di eccesso di potere nella valutazione dei presupposti legali. La questione assumeva rilevanza anche in considerazione del significativo lasso di tempo intercorso tra la presentazione della domanda e l'emanazione del decreto di rigetto, fatto che potenzialmente avrebbe potuto determinare situazioni di illegittimità nella gestione amministrativa del procedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR, avuto riguardo all'esame complessivo degli atti amministrativi e della documentazione presentata dalle parti nonché alla verifica dell'applicazione corretta della normativa vigente al momento della decisione, ha ritenuto che il Questore di Milano avesse agito correttamente nel valutare che la ricorrente non soddisfacesse più i presupposti prescritti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La giurisprudenza amministrativa già consolidata circa l'interpretazione e l'applicazione della normativa sull'immigrazione è stata ritenuta coerente con il provvedimento impugnato. Il TAR ha evidentemente considerato che le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria istanza non fossero idonee a determinare l'illegittimità del provvedimento del Questore né a provare che il provvedimento fosse stato adottato in carenza dei presupposti di fatto necessari, ovvero in violazione delle norme sul procedimento amministrativo, bensì che il decreto fosse stato emanato secondo la corretta valutazione dei requisiti legali in quel momento sussistenti.
La decisione
Con sentenza del 16 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Songqi Cai, confermando quindi il decreto del Questore di Milano che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e ordinando la compensazione delle spese processuali tra le parti. Il provvedimento di rigetto del Questore conserva quindi piena efficacia e rimane vincolante, con la conseguenza che la ricorrente non avrà diritto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di studio richiesto, fermo restando ogni azione diversa che la medesima potesse intraprendere in relazione alla propria permanenza in Italia.
Massima
L'amministrazione è tenuta a respingere l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il richiedente non soddisfi più i requisiti prescritti dalla legge al momento della decisione, e tale provvedimento di rigetto non è annullabile in sede amministrativa qualora sia stato adottato con corretta valutazione dei presupposti fattici e normativi richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento del decreto n. 8136/2018 ID 959023 del Questore di Milano del 14.9.2018 (notificato alla ricorrente in data 1.10.2018), con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla ricorrente in data 10.2.2017. sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2018, proposto da Songqi Cai, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Massimo Serravallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Mauro Macchi, 58; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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