STRANIERI - QUESTURA - ISTANZA RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302923/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento del Questore di Milano numero 7033/2018, notificato il 25 luglio 2018. Il ricorrente, le cui generalità sono state oscurate per ragioni di tutela della privacy e della dignità della persona, ha contestato il provvedimento che lo riguardava. La materia rientra nella competenza del Questore, autorità preposta alle funzioni di pubblica sicurezza, il che suggerisce che il provvedimento fosse relativo a questioni di ordine pubblico, sicurezza o, dato il contesto, potenzialmente immigrazione o soggiorno. Il ricorso è stato iscritto al registro generale con numero 2327 del 2018 ed è stato discusso nel corso dell'udienza pubblica del 28 novembre 2023, a distanza di circa cinque anni dalla notificazione del provvedimento contestato.
Il quadro normativo
La controversia si situa nell'ambito del diritto amministrativo generale e dei principi relativi alla ricorribilità dinanzi ai giudici amministrativi. La sentenza richiama implicitamente i requisiti procedurali e formali necessari per proporre ricorso avanti al TAR, nonché l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per quanto attiene alla tutela dei dati personali. L'ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente costituisce una specifica applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, manifestando l'attenzione della giurisprudenza amministrativa alla dignità della persona. Il contesto normativo più generale rimanda ai principi di amministrazione trasparente e alle garanzie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contemperati con le esigenze di riservatezza.
La questione giuridica
La questione fondamentale che il TAR ha dovuto affrontare concerne la ricevibilità e la procedibilità del ricorso, non il suo merito. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso non comporta un esame approfondito del provvedimento impugnato, bensì l'accertamento dell'assenza di uno o più presupposti procedurali, formali o sostanziali necessari affinché il giudice possa conoscere della controversia. Potrebbe trattarsi dell'inosservanza di termini di decadenza per la proposizione del ricorso, dell'assenza di legittimazione attiva del ricorrente, della carenza di interesse ricavabile in concreto, di vizi della rappresentanza legale, o di altri difetti proceduali che rendessero inammissibile la domanda.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione analitica estesa, il collegio giudicante, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere Estensore Fabrizio Fornataro e dal Consigliere Anna Corrado, ha valutato gli atti depositati dalle parti e ha concluso che nel ricorso sussistessero vizi procedurali determinanti. Il Ministero dell'Interno, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha presumibilmente eccepito la difformità procedurale già nella sua constitutio in iudicio. Il TAR, verificati tutti gli atti della causa durante l'udienza pubblica del 28 novembre 2023, ha ritenuto che il ricorso mancasse dei presupposti di procedibilità, giungendo alla decisione di dichiarlo improcedibile senza entrare nel merito della questione sostanziale riguardante il provvedimento del Questore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso del ricorrente, decidendo di non procedere all'esame nel merito del provvedimento contestato. Ha inoltre compensato tra le parti le spese del giudizio, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi legali e procedurali senza che alcuna risarcisca l'altra. Ha ordinato il rispetto della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri di giustizia, al fine di tutelare i diritti della persona interessata e conformarsi alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali.
Massima
Un ricorso amministrativo non può essere esaminato nel merito qualora manchino i presupposti procedurali e formali della sua ricevibilità e procedibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali che lo supportano.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Milano, 7033/2018 imm. notificato il del 25/07/2018, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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