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Sentenza n. 202302816/2023

Sentenza n. 202302816/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - ISTANZA RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302816/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno straniero ha presentato ricorso al TAR della Lombardia contro un provvedimento della Questura che ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Nella materia dell'immigrazione, il rinnovo del permesso di soggiorno rappresenta un momento cruciale nel percorso dello straniero presente sul territorio italiano, in quanto consente la prosecuzione legale della permanenza e l'accesso ai diritti collegati allo status di soggiornante regolare. Il ricorrente aveva evidentemente esperito il ricorso amministrativo ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto e chiedendo al giudice amministrativo di annullarlo e ordinare alla Questura il rilascio del permesso. Tuttavia, il ricorso si è scontrato con profili di inammissibilità che ne hanno impedito l'esame nel merito della controversia.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che delinea le condizioni, i presupposti e le modalità per l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento di stranieri dal territorio italiano. La Questura, quale autorità competente in materia di polizia dell'immigrazione, esercita poteri discrezionali nel valutare le istanze di rinnovo sulla base dei requisiti normativi previsti per le diverse tipologie di permesso di soggiorno, come quelli per lavoro, motivi familiari, protezione internazionale o altre cause. Il sistema ricorsuale amministrativo disciplina tempi e forme di impugnazione, con specifiche decorrenze e termini procedurali che devono essere rigorosamente rispettati dalle parti.

La questione giuridica

Il giudice amministrativo ha dovuto affrontare un profilo di ricevibilità e ammissibilità del ricorso piuttosto che il merito della questione relativa all'illegittimità del rigetto del rinnovo. Questo suggerisce che il ricorrente avrebbe potuto non rispettare alcuni requisiti procedurali essenziali, quali il termine di impugnazione, la legittimazione attiva, la corretta individuazione del provvedimento impugnabile o altre condizioni formali per l'ammissibilità del ricorso. La dichiarazione di improcedibilità impedisce al giudice di entrare nel merito della controversia e di valutare se la Questura abbia correttamente applicato i criteri normativi per il rilascio del rinnovo del permesso.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che il ricorso presentato presentasse vizi procedurali tali da renderlo inammissibile e dunque improcedibile. Il collegio giudicante ha applicato rigorosamente la disciplina procedurale relativa ai ricorsi amministrativi, concludendo che mancavano le condizioni formali per procedere all'esame delle questioni di merito sollevate dal ricorrente. Questa impostazione, sebbene severa dal punto di vista della tutela delle ragioni dello straniero, è conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui il rispetto della forma procedimentale costituisce un presupposto imprescindibile per l'accesso alla tutela giurisdizionale. Dichiarando il ricorso improcedibile, il giudice non ha valutato nel merito l'illegittimità denunciata del provvedimento della Questura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza quindi entrare nel merito della contestazione circa il rigetto dell'istanza di rinnovo e senza pronunciarsi sull'illegittimità o meno del provvedimento della Questura. Questa pronuncia comporta che il ricorrente non può utilmente proseguire davanti al giudice amministrativo su questa base ricorsuale, rimanendo salva la possibilità di proporre ulteriori iniziative secondo la legge, qualora sussistessero le condizioni procedurali per farle valere. Il provvedimento della Questura rimane pertanto in vigore e produce i suoi effetti nei confronti dello straniero ricorrente.

Massima

Quando il ricorrente non osserva i presupposti procedurali essenziali per l'ammissibilità del ricorso amministrativo, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile senza pronunciarsi nel merito della controversia.


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