STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302739/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento emanato dal Questore della Provincia di Milano in data 12 aprile 2018, il cui contenuto specifico non è reso pubblico nella sentenza per ragioni di riservatezza. Il ricorso è stato depositato nel 2019, pertanto a distanza di circa un anno dal provvedimento impugnato, seguendo i termini ordinari previsti dalla procedura amministrativa. Il ricorso ha avuto corso processuale fino all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato svoltasi il 16 novembre 2023, quando il collegio giudicante ha affrontato la questione della procedibilità della domanda. Si tratta di un caso in cui il decorso dei tempi e probabilmente il mutamento della situazione fattuale hanno inciso sulla rilevanza della controversia nel momento della decisione del giudice.
Il quadro normativo
La procedura seguita dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è quella ordinaria prevista dal codice del processo amministrativo, con riferimento specifico all'articolo 87, comma 4-bis, che disciplina le modalità di trattazione dei ricorsi. La sentenza operava inoltre nel contesto della protezione dei dati personali, applicando l'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento europeo numero 679 del 2016 sulla protezione dei dati. Questi ultimi riferimenti normativi sono stati richiamati dal giudice per motivare l'oscuramento delle generalità delle parti al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, garantendo la riservatezza in un procedimento amministrativo che coinvolgeva un cittadino contro un'autorità pubblica.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la procedibilità stessa del ricorso, non il merito della pretesa rivendicata. La questione che il TAR ha dovuto risolvere è se il ricorso contro il provvedimento del Questore fosse ancora dotato di utilità e di interesse legittimo al momento della pronuncia, cioè se nel novembre 2023 vi fosse ancora una controversia concretamente risolvibile oppure se il suo oggetto fosse divenuto irrilevante o superato dai fatti. Questa è una questione preliminare che precede la valutazione del merito della pretesa amministrativa e costituisce una condizione essenziale per l'esercizio della giurisdizione del TAR.
La motivazione del giudice
Sulla base degli atti depositati in causa e delle circostanze emerse nel corso del procedimento, il collegio ha ritenuto che nel corso del tempo, dal 2018 al 2023, la situazione di fatto o di diritto sottesa alla controversia fosse mutata in modo tale che il ricorso non conservasse più utilità concreta. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce un impedimento procedurale che rende il ricorso improcedibile anche quando il ricorrente non lo abbia ritirato espressamente. Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata, quando viene meno il nesso tra l'interesse del ricorrente e il provvedimento impugnato, il giudice non può pronunciarsi sul merito della questione, dovendo dichiarare l'improcedibilità. Il TAR ha dunque accertato che quella che era una controversia viva e concretamente rilevante nel 2019 era divenuta, a distanza di quattro anni, una causa priva di effetti pratici.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, provvedendo così ad estinguere il giudizio senza pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorrente. La corte ha inoltre compensato le spese della lite tra le parti, ripartendo gli oneri processuali in modo paritario, conformemente alle disposizioni che prevedono tale compensazione quando il ricorso diviene improcedibile per fatto sopravvenuto. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di quelle dell'amministrazione coinvolta, garantendo la privacy delle persone fisiche e giuridiche interessate in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse legittimo rende improcedibile il ricorso amministrativo indipendentemente da ogni considerazione circa il fondamento della pretesa istoriata dalla parte ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS- emesso in data 12 aprile 2018 nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ansideri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Como, piazza Perretta; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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