STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302737/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro un provvedimento della Questura che aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Lo straniero aveva inoltrato domanda di rinnovo del permesso presso la competente Questura entro i termini di legge, ma l'Amministrazione ha emesso un provvedimento di rigetto senza accogliere l'istanza. A fronte di tale diniego, lo straniero ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando l'illegittimità della decisione della Questura e chiedendo l'annullamento del rigetto e il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Il caso si inserisce nel contesto della gestione amministrativa dei flussi migratori e delle procedure burocratiche di rinnovo dei documenti di permanenza nel territorio italiano.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero il Decreto Legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i presupposti e le modalità per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. Le Questure, in qualità di autorità amministrativa territoriale competente, hanno il potere e il dovere di valutare le istanze di rinnovo secondo i criteri normativi previsti, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Il rinnovo del permesso di soggiorno è assoggettato a specifiche condizioni relative al mantenimento delle ragioni che hanno originato il rilascio iniziale, quali lo stato economico-finanziario dello straniero, l'assenza di precedenti penali rilevanti, e la verifica della compatibilità con l'ordine e la sicurezza pubblica.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel verificare se la Questura avesse correttamente valutato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno secondo i parametri normativi prescritti dalla legge, ovvero se il rigetto fosse fondato su motivi leciti e proporzionati alla situazione fattuale dello straniero ricorrente. Il ricorrente contestava la legittimità del diniego sostenendo che erano presenti tutti i presupposti per il rinnovo, mentre la Questura riteneva che talune condizioni normative non fossero soddisfatte. La questione ruotava intorno all'interpretazione corretta dei criteri di concessione del rinnovo e alla corretta applicazione di tali criteri al caso concreto.
La motivazione del giudice
Il TAR ha analizzato la documentazione amministrativa prodotta dalla Questura e i motivi allegati nel provvedimento di rigetto, verificando la rispondenza tra i fatti accertati e la base normativa invocata per il diniego. Il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura avesse correttamente applicato i criteri previsti dalla norma, sulla base della valutazione dei requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice amministrativo ha confermato che il provvedimento di rigetto era fondato su presupposti normativi legittimi e che l'Amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nelle modalità prescritte dalla legge. Pertanto, il TAR non ha ravvisato vizi di illegittimità nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dallo straniero, confermando la legittimità del provvedimento della Questura di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza, il diniego della Questura rimane efficace e vincolante, e lo straniero non ottiene l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato. Il ricorrente rimane pertanto nella condizione di non aver ottenuto il rinnovo del permesso, con le conseguenze che ne derivano sul piano della permanenza nel territorio italiano.
Massima
La Questura, nell'esercizio del proprio potere discrezionale valutativo in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, agisce legittimamente quando applica i criteri normativi previsti dalla legge e quando il provvedimento di diniego risulta fondato su presupposti fattici e normativi concreti e verificabili.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del 21 giugno 2018, nr. -OMISSIS-, notificato in data 3 agosto 2018, con cui l’amministrazione resistente ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo avanzata dal ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fhaima Maria Ghali Armanus, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cesare Lombroso, 54; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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