STRANIERI - QUESTURA - RIGETTO ISTANZA DI RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302733/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ricorre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il decreto del Questore della Provincia di Milano numero 8135/2018, emesso il 4 giugno 2018 e notificato il 28 agosto 2018, con il quale è stato rigettato sia l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della normativa dell'Unione Europea, sia contestualmente il permesso di soggiorno ordinario. Il ricorso viene presentato nel 2018 e sottoposto al giudice amministrativo con il patrocinio dell'avvocato Elena Refaldi, il quale contesta i motivi del rigetto e chiede l'annullamento della decisione del Questore. La controversia rientra nel settore dell'immigrazione e dell'immigrazione regolamentata, un ambito nel quale il Questore esercita funzioni di amministrazione della pubblica sicurezza in relazione al rilascio e al mantenimento dei permessi di soggiorno. Il ricorrente sostiene che il diniego opposto dall'amministrazione sia illegittimo e contrario ai diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale e dell'Unione Europea in materia di soggiorno prolungato di cittadini stranieri.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è regolata dal Decreto Legislativo numero 30 del 2007, che ha recepito e implementato la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio dell'Unione Europea, la quale stabilisce i diritti e le condizioni per la residenza a lungo termine dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri. La normativa prevede specifiche condizioni materiali, quali il possesso di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo, nonché il superamento di eventuali criteri legati all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il Questore, quale autorità competente in materia di pubblica sicurezza, ha il potere discrezionale di valutare se il ricorrente soddisfi i requisiti normativi per il rilascio del permesso di soggiorno, con la facoltà di dinegarlo quando sussistono motivi relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale o alla salute pubblica. La questione della corretta applicazione di questi criteri e della proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale rappresenta il nodo giuridico centrale della controversia.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso consiste nella legittimità del rigetto opposto dal Questore all'istanza di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nella conformità del provvedimento ai principi generali dell'ordinamento amministrativo e della Direttiva 2003/109/CE. Il ricorrente presumibilmente lamenta la violazione dei diritti procedurali, la mancanza di una motivazione adeguata, l'errore nel valutare i criteri di sostenibilità economica e alloggiativa, ovvero l'adozione di un provvedimento sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. La complessità della questione risiede nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione in tema di pubblica sicurezza e i diritti soggettivi del ricorrente ai sensi della normativa europea, nonché nel controllo di legittimità che il giudice amministrativo deve esercitare su decisioni che incidono profondamente sulla sfera personale e familiare dello straniero interessato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale esamina la causa nel contesto di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 novembre 2023, a distanza di oltre cinque anni dalla notificazione del decreto impugnato e a circa cinque anni e mezzo dalla sua emanazione. Nel corso del procedimento, il giudice verifica la persistenza dell'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento, elemento fondamentale per la prosecuzione del processo amministrativo. Dalla documentazione disponibile e dal contesto fattuale emergente, il Tribunale constata che la situazione giuridica originaria è mutata in maniera sostanziale e sopravvenuta rispetto al momento di proposizione del ricorso, determinando una carenza di interesse ad agire, che comporta la perdita della necessità e dell'utilità pratica dell'intervento giurisdizionale. Il difetto di interesse, maturatosi durante il corso del giudizio per cause sopravvenute, costituisce un presupposto processuale fondamentale per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, la cui mancanza determina l'improcedibilità della domanda indipendentemente dal merito della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, cessando così di avere cognizione della causa senza entrare nel merito della questione di legittimità del decreto del Questore. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria quando si verificano vicende processuali che determinano l'estinzione della causa per motivi procedurali e non per il merito sostanziale. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando l'efficacia degli atti processuali compiuti fino a quel momento. Conseguentemente, il decreto del Questore numero 8135/2018 non viene annullato e mantiene la sua efficacia, pur in assenza di una valutazione nel merito della sua legittimità amministrativa.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di estinzione del processo qualora la situazione giuridica e di fatto del ricorrente sia mutata in misura tale da rendere priva di utilità pratica la tutela giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano n. 8135/2018 Imm. ID. 959092, emesso il 4.6.2018 e notificato al ricorrente in data 28.8.2018, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale rigetto del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Refaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fogazzaro, 1; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Ditretuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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