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Sentenza n. 202302731/2023

Sentenza n. 202302731/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302731/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Rashan Sanjana Perera Meegodace, cittadino straniero, aveva ottenuto un permesso di soggiorno dalla Questura di Milano il 3 febbraio 2014, il quale è scaduto naturalmente il 2 febbraio 2016. Successivamente, il Questore della Provincia di Milano ha emesso in data 7 maggio 2018 il decreto numero 20471/2017 Imm., il quale disponeva la revoca di quel medesimo permesso di soggiorno, pur essendo quest'ultimo già decaduto per scadenza temporale. Tale provvedimento è stato notificato al ricorrente il 25 luglio 2018, quasi tre anni dopo la scadenza naturale del documento. Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca e i relativi atti presupposti e connessi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, eccependo l'illegittimità della revoca. Nel corso del procedimento amministrativo è stato inoltre emesso un provvedimento successivo (Cat. A11/935961 Imm. Cont. del 22 marzo 2019), anch'esso fatto oggetto di contestazione con motivi aggiunti presentati il 18 giugno 2019.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle norme del codice della procedura amministrativa, in particolare gli articoli 35 e 85, che regolano i requisiti di ricevibilità dei ricorsi e la composizione dei collegi giudicanti. La revoca dei permessi di soggiorno è disciplinata dalle norme del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), le quali prevedono i presupposti e le modalità secondo cui l'autorità amministrativa può revocare o annullare i provvedimenti di concessione dello status di soggiornante. Il Tribunale Amministrativo Regionale possiede giurisdizione esclusiva su ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi concernenti diritti degli stranieri. La procedura amministrativa richiede che il ricorrente detenga un interesse legittimo concreto e attuale nel ricorso, ossia un vantaggio pratico e una situazione giuridicamente rilevante da tutelare.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il ricorso conservasse ancora una rilevanza processuale e una utilità pratica per il ricorrente. Poiché il permesso di soggiorno era scaduto naturalmente ben due anni prima dell'emanazione del decreto di revoca, si poneva il problema se la revoca di un documento già decaduto per effetto del tempo potesse ancora incidere sulla sfera giuridica del ricorrente e produrre conseguenze rilevanti. La questione attineva al concetto giuridico del difetto di interesse ad agire, il quale costituisce uno dei presupposti fondamentali dell'azione amministrativa: se manchi un interesse concreto e attuale, il ricorso non può proseguire, indipendentemente dal merito delle doglianze formulate. Alla base vi era la questione se un provvedimento che interviene a revoke un diritto già autonomamente estinto potesse ancora ledere una situazione giuridicamente protetta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che nel corso del procedimento fosse sopravvenuto un difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente. La circostanza che il permesso di soggiorno fosse già scaduto naturalmente nel febbraio 2016, circa tre anni prima che il decreto di revoca fosse notificato, rendeva il provvedimento impugnato privo di effetti pratici significativi sulla posizione giuridica del ricorrente. Il collegio ha considerato che, quando un provvedimento amministrativo non può più produrre conseguenze giuridiche concrete e attuali nella sfera del ricorrente, la prosecuzione del giudizio diviene priva di utilità e risulta impossibile accordare al ricorrente una tutela giurisdizionale effettiva attraverso l'annullamento. La carenza di interesse sopravvenuta durante il corso del procedimento costituisce causa di improcedibilità del ricorso, in quanto viene meno uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa. Il giudice amministrativo ha dunque privilegiato la parsimonia processuale, evitando di pronunciarsi su questioni ormai prive di rilevanza pratica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito delle questioni di legittimità sollevate dal ricorrente. Non è stato quindi accertato se il provvedimento di revoca fosse illegittimo, ma si è ritenuto che tale accertamento fosse ormai inutile data la perdita di rilevanza della controversia. Le spese del procedimento sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato i propri costi legali. Il Tribunale ha ordinato che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le modalità previste dal codice della procedura amministrativa.

Massima

Quando una provvedimento amministrativo è venuto meno nella sua efficacia prima che il ricorrente possa riceverne effetti pregiudizievoli, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, indipendentemente dal fondamento delle doglianze nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l'annullamento
del decreto n. 20471/2017 Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 07.05.2018, notificato al ricorrente in data 25.07.2018, di revoca del permesso di soggiorno nr. I05336097, rilasciato dalla Questura di Milano il 03.02.2014, e scaduto in data 02.02.2016;
atti impugnati con il ricorso principale, nonché
del provvedimento Cat. A11/935961 Imm. Cont. del 22.03.2019, notificato il 29.03.2019, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
atto impugnato con i motivi aggiunti presentati il 18.6.2019.
sul ricorso numero di registro generale 2558 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rashan Sanjana Perera Meegodace, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Della Pieta', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Tolmezzo, 2;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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