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Sentenza n. 202302720/2023

Sentenza n. 202302720/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302720/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il decreto di rigetto con il quale la Questura di Milano, in data 9 novembre 2016, ha negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno. Il ricorso è stato depositato in sede giudiziale nel corso del 2019, tre anni dopo il provvedimento amministrativo contestato. Il ricorrente, per il quale è stato disposto l'oscuramento completo delle generalità e dei dati identificativi al fine di tutelare la dignità personale, si è avvalso della rappresentanza dell'avvocato Adalgisa Eva Pignoni. Il procedimento si è svolto avanti al Ministero dell'Interno, quale amministrazione convenuta, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 numero 286, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, oltre che da una serie di disposizioni ministeriali e regolamentari emanate in attuazione dello stesso. Le decisioni della Questura in materia di rinnovo della documentazione di soggiorno sono assoggettate al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità dei provvedimenti sotto il profilo della competenza, della procedura seguita e della corrispondenza della decisione ai presupposti normativi richiesti. Il procedimento dinanzi al TAR è regolato dal Codice del Processo Amministrativo, e in questa sede viene garantito il diritto alla tutela giurisdizionale e il sindacato su scelte discrezionali della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la correttezza della decisione della Questura nel rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, presumibilmente lamentando che il provvedimento fosse stato emanato in assenza dei presupposti normativi richiesti ovvero in violazione dei diritti garantiti dall'ordinamento italiano e dal diritto internazionale. La questione riguardava il sindacato giurisdizionale su una decisione amministrativa di carattere fortemente vincolato, nella quale cioè non sussistono ampi margini di discrezionalità da parte della Questura. Il caso toccava questioni di diritto dell'immigrazione e della stabilità amministrativa dello straniero sul territorio nazionale, materia di notevole sensibilità sociale e giuridica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti della causa nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 e, sulla base dell'istruttoria svolta, ha ritenuto che il ricorso non fosse fondato nel suo assunto principale. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Fabrizio Fornataro, dal Consigliere Estensore Mauro Gatti e dal Referendario Agatino Giuseppe Lanzafame, ha condiviso la valutazione compiuta dalla Questura nel rigettare il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo che il provvedimento amministrativo fosse conforme ai presupposti normativi e alle modalità procedurali previste dalla legge. Il ragionamento del giudice ha portato alla conclusione che, nei limiti del sindacato giurisdizionale, nulla potesse contrapporsi alla decisione della pubblica amministrazione territorialmente competente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la validità del decreto della Questura di Milano del 9 novembre 2016 che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Con riguardo alle spese del giudizio, queste sono state compensate, il che significa che ciascuna parte ha sopportato i propri costi legali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa e il TAR ha disposto l'oscuramento integrale dei dati personali del ricorrente a tutela della privacy, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando il giudice amministrativo esamina ricorsi avverso decisioni della Questura in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, l'impugnazione può essere respinta quando l'amministrazione abbia operato conformemente ai presupposti normativi e alle procedure prescritte dalla legge sull'immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di Milano del n. -OMISSIS- del 09.11.16.
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adalgisa Eva Pignoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Toscana, 11;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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