STRANIERI - QUESTURA - PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE A LASCIARE IL TERRITORIO DELLO STATO PER FARE RIENTRO NELLO STATO DELL’UNIONE EUROPEA CHE HA RILASCIATO IL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302650/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione prima, avverso un provvedimento emanato dalla Questura locale. Il provvedimento impugnato era un'intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano con obbligo di far rientro nel Paese membro dell'Unione Europea che aveva precedentemente rilasciato il permesso di soggiorno al ricorrente. La situazione di fatto coinvolgeva la gestione amministrativa dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, intimazione che aveva inciso sulla posizione giuridica dello straniero sul territorio dello Stato. La controversia riguardava direttamente l'esercizio del potere amministrativo della Questura in materia di controllo dell'immigrazione e della permanenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel complesso sistema normativo italiano e unionale in materia di libera circolazione dei cittadini europei e di disciplina dell'immigrazione da paesi terzi. Sono rilevanti il Testo Unico sull'Immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina le modalità di ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri dal territorio italiano, nonché il diritto dell'Unione Europea relativo alla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari. Il provvedimento di intimazione a lasciare il territorio rappresenta un esercizio del potere amministrativo della Questura in materia di controllo dell'immigrazione, soggetto a specifiche regole procedurali e sostanziali derivanti sia dalla legislazione interna che dal diritto comunitario. La questione della giurisdizione contenziosa su tali provvedimenti comporta l'individuazione del giudice competente in relazione alla natura e ai caratteri dell'atto impugnato.
La questione giuridica
Il punto controvertito riguarda il riparto di giurisdizione in materia di ricorsi avverso provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato da parte della Questura, soprattutto nel caso specifico in cui il ricorso impugna un'intimazione relativa a cittadini dell'Unione Europea o comunque connessa alla applicazione del diritto comunitario. La questione presentava profili di complessità in relazione alla delimitazione tra la competenza del giudice amministrativo ordinario, quella del giudice civile e le eventuali implicazioni derivanti dal coinvolgimento di questioni di diritto dell'Unione Europea. Il ricorrente riteneva il TAR competente a giudicare sulla legittimità del provvedimento amministrativo emanato dalla Questura, mentre la questione della giurisdizione è emersa come centrale nel procedimento.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR della Lombardia ha proceduto a un'analisi preliminare della propria competenza ratione materiae, ovvero della capacità di giudicare su quella specifica materia controversa. Dopo aver esaminato la natura del provvedimento impugnato e il contesto normativo di riferimento, il giudice amministrativo ha ritenuto che sussistesse un difetto di giurisdizione, cioè l'assenza della propria competenza a conoscere della controversia. Questa conclusione è stata fondata sulla considerazione che il provvedimento impugnato, nella sua configurazione specifica, comportava profili giuridici che esulavano dalla sfera di competenza del giudice amministrativo. La sentenza ha dichiarato di non poter procedere nel merito della controversia proprio a causa di questa mancanza di giurisdizione, senza entrare nell'analisi sostanziale dei vizi lamentati dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione prima, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e di conseguenza ha rigettato il ricorso per incompetenza del giudice amministrativo a conoscere della controversia. Il ricorrente rimane dunque privo di tutela presso il TAR e dovrà eventualmente rivolgersi all'autorità giurisdizionale ritenuta competente secondo il riparto ordinario di giurisdizione. Non si sono pronunciamenti nel merito della controversia, in quanto il giudice amministrativo ha ritenuto che la materia non rientrasse nella sua sfera di cognizione.
Massima
Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione per giudicare dei ricorsi avverso provvedimenti di intimazione a lasciare il territorio dello Stato quando la controversia riguarda aspetti giuridici collocati al di fuori della competenza contenzioso-amministrativa ordinaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. 15626/18 con il quale il Questore della Provincia di Milano intimava al ricorrente di fare rientro nello Stato dell’Unione Europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno n. U1120542, valido sino al 6 novembre 2021. sul ricorso numero di registro generale 1872 del 2018, proposto da Marsel Berati, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Giovanni Maria Caccamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Caccamo in Milano, via S.Barnaba, 30; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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