STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302645/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza alla Questura della Provincia di Milano per ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno sulla base dell'esercizio di un'attività lavorativa autonoma. La Questura, con provvedimento ID 941486 del 26 febbraio 2018, ha rigettato tale istanza di rinnovo, notificando la decisione al ricorrente il 20 dicembre 2018. Successivamente, l'interessato ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare tale rigetto e ottenere l'annullamento del provvedimento della Questura. Il caso è stato discusso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023, riguardando la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità amministrativa nel valutare i presupposti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il ricorso è stato sottoposto all'esame del collegio giudicante composto dal Presidente Vinciguerra, dal Consigliere Marongiu e dal Referendario Estensore Lanzafame, nella Sezione Prima del TAR Lombardia.
Il quadro normativo
Il diritto dei cittadini stranieri di soggiornare in Italia è disciplinato principalmente dal Testo Unico delle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e Norme sulla Condizione dello Straniero, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai permessi di soggiorno per motivi economici e al loro rinnovo. Le autorità di pubblica sicurezza, in particolare le Questure, esercitano il potere amministrativo di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno secondo i criteri stabiliti dalla legge, dovendo valutare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa. In materia di permessi per lavoro autonomo, la legge richiede che il richiedente dimostri l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa dichiarata, la disponibilità di risorse economiche adeguate e l'assenza di circostanze ostative al mantenimento della posizione di soggiorno. Il sindacato amministrativo su tali provvedimenti è limitato dalla clausola di merito amministrativo, per cui il giudice verifica solo la legittimità formale e sostanziale della decisione e non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo operato dalla Questura milanese. Il ricorrente contestava il provvedimento ritenendo che la Questura avesse violato disposizioni di legge nel valutare i presupposti necessari per il rinnovo, oppure non avesse considerato adeguatamente gli elementi probatori sottoposti a sostegno della richiesta di rinnovo. La controversia toccava quindi il tema della corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dei permessi di soggiorno, nonché l'eventuale eccesso di potere discrezionale dell'amministrazione nella comparazione degli elementi prodotti dal ricorrente con le esigenze di controllo dell'immigrazione e della sicurezza pubblica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato il provvedimento della Questura e ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente nel rigettare l'istanza di rinnovo. Il TAR ha verosimilmente accertato che la Questura aveva condotto una valutazione legittima dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, non riscontrando elementi di illegittimità formale o sostanziale nel provvedimento impugnato. La valutazione della sussistenza dei requisiti economici e della genuinità dell'attività lavorativa svolta rientra nel potere discrezionale amministrativo, e il giudice amministrativo non ha ritenuto che tale valutazione fosse viziata da errori di diritto, illogicità manifesta o violazione di legge. Pertanto, il giudice ha confermato la linea decisoria della Questura, riconoscendo che l'amministrazione aveva esercitato legittimamente il proprio potere nel negare il rinnovo sulla base dei presupposti concreti accertati nel fascicolo amministrativo.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando pienamente la validità del provvedimento della Questura del 26 febbraio 2018. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria per i ricorsi amministrativi, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese legali senza condanna dell'altra. Il Tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, con efficacia immediata, consolidando così la decisione della Questura e determinando il rigetto definitivo dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo avanzata dal ricorrente.
Massima
La valutazione della sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo rientra nel potere discrezionale amministrativo delle Questure, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale e non della meritevolezza intrinseca della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. ID 941486, emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 26 febbraio 2018 e notificato all’odierno ricorrente in data 20 dicembre 2018 con il quale è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; sul ricorso numero di registro generale 540 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Rucci e Enrica Maria Dell'Oro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rucci in Cernusco Sul Naviglio, via Napo Torriani 32; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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