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Sentenza n. 202302644/2023

Sentenza n. 202302644/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302644/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Jing Li, cittadino straniero residente in Italia, aveva ottenuto un permesso di soggiorno numero I06544244 dalla Questura di Milano il 23 gennaio 2015 sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, con scadenza prevista per il 22 gennaio 2017. Prima della scadenza del titolo, precisamente il 17 gennaio 2017, la ricorrente ha presentato istanza di rinnovo presso le autorità competenti, fornendo la documentazione ritenuta necessaria per provare la continuazione del rapporto lavorativo. Il Ministero dell'Interno, competente a decidere sulla concessione del rinnovo, ha tuttavia emanato il decreto numero 1418/2018 Imm. in data 13 dicembre 2018, rigettando l'istanza di rinnovo presentata dalla ricorrente. Di fronte a questo provvedimento negativo, Jing Li ha deciso di impugnarlo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima, lamentando l'illegittimità del rigetto e chiedendo l'annullamento del decreto.

Il quadro normativo

Il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è disciplinato dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i requisiti e le condizioni che il cittadino straniero deve possedere per beneficiare di tale rinnovo, come la continuazione del rapporto lavorativo, la stipula di un contratto di lavoro valido e la dimostrazione della capacità reddituale del datore di lavoro. Le autorità competenti, in questo caso il Ministero dell'Interno attraverso le Questure territoriali, hanno il potere discrezionale di valutare se ricorrono le condizioni normative per il rilascio o il rinnovo del permesso, dovendo però operare in conformità ai principi di legalità, proporzionalità e correttezza procedimentale. Le decisioni amministrative di rigetto devono essere motivate e sottoposte al controllo di legittimità da parte dei giudici amministrativi, i quali verificano che non vi siano violazioni di legge, eccesso di potere o vizi procedimentali.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, cioè se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti normativi per il riconoscimento della prosecuzione del titolo. La ricorrente contestava che il rigetto fosse infondato, sostenendo presumibilmente di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge, inclusa la continuazione del rapporto di lavoro e la documentazione idonea a provarlo. Il giudice amministrativo doveva accertare se il Ministero avesse rispettato i limiti della propria discrezionalità e se il decreto di rigetto fosse corretto dal punto di vista della verifica dei presupposti legali e procedurali, oppure se fossero presenti vizi tali da determinarne l'illegittimità e conseguentemente l'annullamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha esaminato il ricorso in camera di consiglio nella seduta straordinaria di riduzione dell'arretrato del 12 ottobre 2023, con il relatore dott. Agatino Giuseppe Lanzafame. Pur non disponendo di una motivazione estesa nel testo della sentenza, il respingimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto la decisione del Ministero dell'Interno conforme alla legge e priva dei vizi denunciati dalla ricorrente. Il TAR ha presumibilmente valutato la documentazione agli atti e ha concluso che l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente nel rigettare l'istanza, ritenendo che non fossero soddisfatti i presupposti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno oppure che la ricorrente non avesse fornito le prove richieste della continuità del rapporto lavorativo. La sentenza respinge così i motivi del ricorso, confermando la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale da parte del Ministero dell'Interno.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso proposto da Jing Li per l'annullamento del decreto numero 1418/2018 Imm. del Ministero dell'Interno, confermando così il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Le spese della causa sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali senza condanna dell'una a favore dell'altra. La sentenza è stata pronunciata in data 12 ottobre 2023 ed è sottoposta alle ordinarie impugnazioni davanti alla giurisdizione superiore, per cui la ricorrente potrebbe presentare ricorso dinanzi al Consiglio di Stato qualora intendesse proseguire la controversia.

Massima

L'amministrazione competente al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato esercita un potere discrezionale vincolato ai presupposti legali, e il suo rigetto è legittimo quando correttamente fondato sulla mancanza dei requisiti normativi ovvero sulla insufficienza della documentazione idonea a provare la continuazione del rapporto lavorativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto n. 1418/2018 Imm., notificato alla ricorrente in data 13 dicembre 2018, di rigetto dell'istanza numero 061455705173 del 17 gennaio .2017, volta ad ottenere il rinnovo per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno numero I06544244, rilasciato dalla Questura di Milano il 23 gennaio 2015 e scaduto il 22 gennaio 2017, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2019, proposto da
Jing Li, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Lodi, 74;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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