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Sentenza n. 202302643/2023

Sentenza n. 202302643/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302643/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, contro un provvedimento emanato dal Questore di Como in data 3 agosto 2016, classificato come decreto di immigrazione (DIV. P.A.S.CAT. A 12.16/IMM. Reg. nr. 203/16), il quale è stato notificato con ritardo il 10 dicembre 2018. Il ricorso è stato depositato nel 2019, rappresentando una contestazione tardiva di un atto amministrativo della pubblica sicurezza che ha inciso sulla posizione del ricorrente in materia di immigrazione. Contro tale provvedimento il ricorrente ha fatto valere motivi di illegittimità, eccependo vizi procedimentali, violazione di norme sostanziali o comunque difetti nell'esercizio del potere discrezionale del Questore. Il Ministero dell'Interno, convenuto nella causa, si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato attraverso l'Avvocatura dello Stato.

Il quadro normativo

La materia della immigrazione è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 286/1998) e da una complessa serie di disposizioni in tema di ordine e sicurezza pubblica, che conferiscono al Questore ampi poteri di polizia amministrativa. In particolare, il Questore esercita funzioni di prevenzione e contrasto alle violazioni della normativa sull'ingresso e sulla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, potendo adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale e della circolazione. Le decisioni amministrative in materia di immigrazione sono sottoposte al sindacato della giurisdizione amministrativa, che valuta la legittimità del provvedimento secondo i parametri della legalità, della conformità alle norme di rango superiore, della correttezza del procedimento e della ragionevolezza.

La questione giuridica

Il ricorso metteva in discussione la legittimità del decreto questore iano relativo all'immigrazione, sollevando probabilmente questioni di diritto procedurale o sostanziale sulla validità del provvedimento ovvero sulla corretta applicazione della normativa in materia. Data la notificazione tardiva (a distanza di due anni dall'emanazione) e il successivo ricorso, la controversia toccava anche il tema della decorrenza dei termini, della sanatoria temporale e della conoscenza effettiva dell'atto amministrativo da parte del destinatario. La complessità giuridica della fattispecie risiedeva nell'equilibrio tra il potere sovrano dello Stato di regolamentare l'ingresso e la permanenza degli stranieri e i diritti fondamentali della persona, nonché nella corretta applicazione del diritto amministrativo procedimentale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accertato la fondatezza della posizione difensiva del Ministero dell'Interno, rigettando le doglianze del ricorrente in relazione al provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha valutato gli elementi fattici e normativi della controversia, soppesando le argomentazioni delle parti e applicando i criteri di giudizio previsti dal codice del processo amministrativo. Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento questore iano fosse stato emanato nel rispetto delle forme procedimentali richieste e fosse conforme alla legge applicabile, senza vizi che ne compromettessero la legittimità. La valutazione ha interessato anche il profilo temporale e la corretta imputazione del provvedimento secondo i requisiti di validità dell'atto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 12 ottobre 2023, ha definitivamente pronunciato il rigetto totale del ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore di Como del 3 agosto 2016. Le spese di causa sono state compensate tra le parti, ciò che significa che ciascuna ha sostenuto le proprie spese senza condanna della controparte. Il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo le modalità di legge, confermando così la persistente validità e l'efficacia del provvedimento impugnato. Non sono stati previsti rinvii a giudice inferiore né altre misure cautelari o accessorie.

Massima

Il Questore esercita un potere amministrativo legittimo quando adotta provvedimenti in materia di immigrazione in conformità alle procedure di legge e alle norme sostanziali applicabili, e tali provvedimenti resistono al sindacato giurisdizionale amministrativo qualora le contestazioni non dimostrino vizi procedimentali o sostanziali che ne inficino la validità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento DIV. P.A.S.CAT. A 12.16/IMM. Reg. nr. 203/16 del 3 agosto 2016 del Questore di Como, notificato in data 10 dicembre2018 e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosella Pitrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cirimido, via C. Battisti n. 1;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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