STRANIERI - QUESTURA - RIGETTO RICHIESTA DI RINNOVO PREMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302436/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano notificato al ricorrente in data 24 maggio 2018, avente a oggetto il rigetto della richiesta di rinnovo del premesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal sig. Heyrdania, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Rescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porto Vittoria 56; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’amministrazione resistente ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del premesso di soggiorno per motivi di studio avanzata in data 26 giugno 2016; Rilevato che con nota depositata in data 7 giugno 2023, l’amministrazione resistente ha comunicato che parte ricorrente «in data 19 giugno 2019 è stata autorizzata alla permanenza in Italia ex art. 31, d.lgs. n. 286/1998 per un periodo di due anni, fino al 15 aprile 2021» e che poi «in data 19 aprile 2021 ha chiesto la conversione del sopra citato titolo di soggiorno, ottenendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro n.-OMISSIS-, con validità fino al 2 marzo 2024»; Ritenuto che – così come rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. all’udienza straordinaria del 12 ottobre 2023 – tale circostanza determini la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del presente giudizio; Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie – sussistano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →