AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302431/2023

Sentenza n. 202302431/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302431/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Mariia Andrega, cittadina straniera, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro due decreti emanati dal Questore della Provincia di Milano. Il primo decreto, numero 23424/2018, risalente al 1° giugno 2018 e notificatole il 28 dicembre 2018, rigettava la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. In seguito, il Questore ha emesso un ulteriore decreto, numero 68/2019, il 25 novembre 2019, verosimilmente confermativo o complementare alle determinazioni precedenti. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Maria Antonella Attanasio, ha depositato il ricorso numero 429 del 2019, successivamente integrato da motivi aggiunti, contestando la legittimità dei provvedimenti del Questore e chiedendone l'annullamento per violazioni dei diritti procedurali e sostanziali.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e dalla normativa secondaria. Nell'esercizio dei poteri amministrativi relativi ai permessi di soggiorno, l'autorità competente deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, quali la disponibilità di mezzi economici adeguati, la mancanza di motivi che comportino un pericolo per l'ordine pubblico, e il mantenimento delle condizioni che hanno giustificato il rilascio iniziale del permesso. La Questura rappresenta l'autorità responsabile del rilascio, del rinnovo e della revoca dei permessi di soggiorno a livello provinciale, esercitando un potere discrezionale vincolato dai criteri legislativi.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità dei decreti di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sotto il profilo della corretta verifica dei presupposti normativi, della motivazione adeguata dei provvedimenti e del rispetto dei principi procedurali. La ricorrente contestava che il Questore avesse fondatamente accertato la mancanza dei requisiti per il rinnovo oppure che avesse proceduto in violazione di norme procedurali. La questione presentava rilievo giuridico significativo in quanto riguardava il bilanciamento tra i poteri discrezionali della pubblica amministrazione nella materia dell'immigrazione e i diritti della persona straniera a permanere nel territorio nazionale secondo procedure corrette e provvedimenti adeguatamente motivati.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, dopo l'esame dei ricorsi e dei motivi aggiunti depositati dalle parti, nonché dopo l'audizione dei difensori nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 ottobre 2023, ha ritenuto che il Questore avesse esercitato legittimamente i propri poteri discrezionali nel rigettare l'istanza di rinnovo. Il TAR ha verosimilmente accertato che i decreti erano adeguatamente motivati rispetto ai presupposti normativi per il rinnovo e che l'amministrazione aveva correttamente verificato la sussistenza o meno dei requisiti prescritti dalla legge. Il giudice ha inoltre ritenuto infondati i motivi di ricorso addotti dalla ricorrente, sia quelli originari che quelli aggiunti successivamente, non riscontrando alcun vizio di legittimità nei provvedimenti impugnati, né violazioni procedurali tali da determinare l'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso proposto da Mariia Andrega, confermando così i decreti del Questore della Provincia di Milano che avevano negato il rinnovo del permesso di soggiorno. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, distribuendo proporzionalmente i costi processuali. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, disponendo così che i decreti rimangono pienamente efficaci e la ricorrente rimane tenuta a conformarsi alle conseguenze giuridiche dei provvedimenti amministrativi.

Massima

L'amministrazione gode di adeguato potere discrezionale nel valutare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno e il suo diniego, purché adeguatamente motivato rispetto ai criteri di legge, non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesto errore valutativo o violazione di norme procedurali essenziali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
del decreto nr. 23424/ 2018 imm. – ID 969347, emesso l'1.06.2018 dal Questore della Provincia di Milano e notificatole in data 28.12.2018, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
con i motivi aggiunti:
del decreto nr. 68/2019 imm. – ID 969347, emesso il 25.11.2019 dal Questore della Provincia di Milano e notificato, a mezzo pec, il 27.11.2019;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mariia Andrega, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonella Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monte Nero, 63;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliatario ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →