STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302354/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Vincent Christopher Jaho, cittadino straniero, ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Milano con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ovvero in attesa di occupazione. La domanda era stata presentata dal ricorrente il 31 luglio 2014 mediante assicurata postale, ma il Questore ha opposto un rifiuto con provvedimento amministrativo del 19 settembre 2017, formalmente notificato al ricorrente solo il 28 febbraio 2018. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale nel 2018, avviando il procedimento giudiziale per il controllo della legittimità del diniego amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, Decreto Legislativo numero 286 del 1998, il quale prevede specifiche tipologie di permessi di soggiorno fra cui quelli per motivi di lavoro subordinato e di attesa occupazione. La concessione e il rinnovo di tali permessi è subordinato al verificarsi di determinati presupposti di fatto e di diritto, fra cui la sussistenza effettiva di un rapporto di lavoro valido oppure, nel caso dell'attesa occupazione, la comprovazione dell'iscrizione presso i centri per l'impiego e la disponibilità di risorse economiche sufficienti. Le Questure, quale organo territoriale competente, hanno il potere e il dovere di valutare il permanere di tali condizioni nel momento in cui viene presentata l'istanza di rinnovo.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del rigetto della domanda di rinnovo opposto dal Questore sulla base della valutazione secondo cui il ricorrente non soddisfaceva più i presupposti necessari per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione. Si trattava dunque di verificare se il Questore avesse correttamente accertato la mancanza di tali requisiti e se il provvedimento fosse stato emesso secondo le regole procedurali e sostanziali previste dall'ordinamento, oppure se invece il diniego costituisse un'illegittima decisione assunta senza una corretta istruttoria o in contrasto con i dati di fatto prodotti dal ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Collegio del TAR, esaminati gli atti della controversia durante l'udienza straordinaria del 12 ottobre 2023 e ascoltate le difese delle parti, ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse stato adottato in conformità alle disposizioni di legge e alle circostanze fattuali riscontrate durante l'istruttoria amministrativa. Il giudice amministrativo ha evidentemente concluso che il ricorrente non avesse provato, al momento della richiesta di rinnovo, il permanere dei presupposti richiesti dalla normativa sull'immigrazione, sia che si trattasse di un'effettiva relazione di lavoro subordinato ovvero di una situazione concreta di ricerca attiva dell'occupazione. Pertanto, il Questore ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nel negare il rinnovo del permesso, non operando alcun eccesso di potere né violando i diritti procedurali del ricorrente durante la fase istruttoria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente, ha respinto il ricorso presentato dal sig. Jaho e confermato la validità del provvedimento n. 29957/2017 Imm. del Questore di Milano. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese legali senza che una condanna specifica sia stata imposta. Il collegio ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa competente l'esecuzione della sentenza secondo le forme di legge.
Massima
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o attesa occupazione richiede il permanere dei presupposti di fatto alla data della presentazione dell'istanza, e la Questura legittimamente lo nega qualora l'istruttoria accerti l'assenza di tali condizioni, fermi restando i diritti procedurali del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. 29957/2017 Imm., emesso il 19 settembre 2017 e notificato in data 28 febbraio 2018, con il quale il Questore di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 31 luglio 2014 tramite assicurata postale n. 06138355413-2. sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2018, proposto da Vincent Christopher Jaho, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ruffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Andrea Turconi in Milano, via Filzi; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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