STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302353/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda la controversia fra un lavoratore straniero e il Ministero dell'Interno in relazione al rigetto della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento di rigetto è stato emesso in data 13 febbraio 2018 e notificato il 7 marzo 2018, motivo per cui il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, specificamente nella nota della Questura del 30 maggio 2023, emerge un elemento di straordinaria importanza: il ricorrente ha ottenuto nelle more del procedimento un permesso di soggiorno, dunque la situazione fattuale si è risolta favorevolmente durante lo svolgimento della controversia amministrativa. Questo fatto sopravvenuto rappresenta il presupposto per la declaratoria di improcedibilità della causa da parte del collegio giudicante.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo che regola i titoli di soggiorno nel territorio italiano, ambito disciplinato da leggi nazionali e coordinato con i principi del diritto dell'Unione europea. Il Tribunale ha fatto riferimento agli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9 del codice di procedura amministrativa, che disciplinano rispettivamente il ricorso amministrativo e il procedimento dinanzi al TAR, nonché all'articolo 87 comma 4-bis dello stesso codice. Altresì rilevanti sono l'articolo 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento UE numero 2016/679, entrambi concernenti la protezione dei dati personali, la cui applicazione nel caso specifico è stata giustificata dal collegio ai fini della tutela della dignità del ricorrente. La materia coinvolge pertanto il diritto amministrativo dell'immigrazione e dei diritti dei migranti lavoratori nel territorio dello Stato.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava la legittimità del provvedimento della Questura di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In altre parole, il ricorrente contestava l'atto amministrativo affermando di avere diritto al rinnovo del titolo sulla base di un rapporto di lavoro in corso o comunque sulla base di circostanze che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda. Il problema giuridico rilevante attiene alla giustificazione delle ragioni di diniego mosse dall'amministrazione e alla compatibilità di tali ragioni con la normativa vigente in materia di permanenza dei lavoratori stranieri. Tuttavia, il sopraggiungere di una situazione che ha estinto l'interesse del ricorrente ha mutato profondamente il carattere della controversia dal punto di vista processuale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che, allorché il ricorrente ha ottenuto autonomamente un permesso di soggiorno nel corso del giudizio, è venuta meno la necessità pratica e processuale di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto datato 2018. Infatti, l'interesse ad agire, presupposto costituzionale e processuale indispensabile per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, è un interesse concreto e attuale, non una mera questione astratta o teorica. Nel momento in cui la situazione di diritto si è realizzata favorevolmente nei confronti del ricorrente mediante l'ottenimento di un permesso di soggiorno, l'oggetto della controversia è divenuto oggettivamente superato e non più rilevante ai fini pratici della tutela giuridica della parte. Il principio sotteso a questa decisione è consolidato nel diritto amministrativo italiano e riflette l'essenza stessa della funzione giurisdizionale amministrativa, che è quella di tutelare interessi concreti lesi da atti amministrativi, non di pronunciarsi su questioni prive di effetti sul piano pratico.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, estinguendo così la causa senza pronunciarsi nel merito della contesa. Le spese sono state compensate fra le parti, secondo il principio equitativo che non attribuisce la soccombenza quando la estinzione del giudizio non è dovuta a soccombenza sostanziale. Il collegio ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente nei registri del procedimento, applicando in tal modo le disposizioni sulla protezione dei dati personali contemplate sia dalla normativa nazionale che da quella europea.
Massima
Il sopraggiungimento di una situazione di diritto che elimina l'interesse concreto e attuale della parte durante il corso del giudizio amministrativo determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso in data 13 febbraio 2018 e notificato il 7 marzo 2018. sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Gorpia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Podgora, 7; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la nota del 30 maggio 2023, con la quale la Questura comunica che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto un permesso di soggiorno; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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