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Sentenza n. 202302352/2023

Sentenza n. 202302352/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - IRRICEVIBILITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302352/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso proposto da un cittadino straniero contro un decreto della Questura di Lodi del marzo 2018, mediante il quale era stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente. Il ricorrente, insoddisfatto di tale provvedimento, si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per chiederne l'annullamento, sostenendo che fosse illegittimo e contrario a legge il diniego di ricevibilità opposto dalla Questura rispetto alla sua domanda amministrativa. La controversia sorge dunque dal rifiuto procedurale della pubblica amministrazione di accogliere formalmente l'istanza del ricorrente, senza che si sia entrati nel merito della domanda stessa. Si tratta di una situazione frequente nei procedimenti immigratori, dove questioni procedurali e formali possono bloccare l'esame dei diritti sostanziali del ricorrente.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno è regolata dal Testo Unico delle leggi sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina nel dettaglio le condizioni, i procedimenti e i diritti connessi al soggiorno dei cittadini stranieri in Italia. La questione fondamentale sollevata dalla sentenza non attiene tanto ai criteri di concessione del permesso di soggiorno, quanto piuttosto al riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo e dai principi costituzionali. Il provvedimento cita inoltre il decreto legislativo numero 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali e il Regolamento UE numero 2016/679, utilizzati dal collegio per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente al fine di tutelare la sua dignità e i suoi diritti fondamentali. La materia del soggiorno dei cittadini stranieri si colloca dunque all'intersezione tra diritto amministrativo, diritto dell'immigrazione e diritti civili.

La questione giuridica

Il nodo centrale della sentenza concerne il riparto di competenza tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie riguardanti il permesso di soggiorno. La questione sorge perché il ricorrente ha presentato il ricorso davanti al TAR, ritenendo che il provvedimento della Questura fosse un atto amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di primo grado. Tuttavia, la giurisprudenza e la norma processuale amministrativa prevedono che alcune controversie relative allo status personale e ai diritti civili del cittadino, anche se formalmente riguardano atti della pubblica amministrazione, rimangono attribuite al giudice ordinario per ragioni di specialità della materia. La controversia sottesa è quindi se l'illegittimità della dichiarazione di irricevibilità dell'istanza di soggiorno debba essere fatta valere davanti al TAR o al giudice ordinario.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur non esplicitando diffusamente il proprio ragionamento nella sentenza (come spesso accade nelle sentenze di merito brevi), ha ritenuto che la questione litigiosa non rientra nella giurisdizione del TAR bensì nella competenza del giudice ordinario. Questa determinazione si fonda sul principio consolidato per cui le controversie relative allo status personale, alla cittadinanza, al permesso di soggiorno e ai diritti civili del ricorrente sono materia propria del giudice ordinario, anche quando formalmente riguardino un atto della pubblica amministrazione. Il TAR ha dunque correttamente riconosciuto il difetto di giurisdizione e ha evitato di entrare nel merito della controversia, rimettendo il ricorrente al foro competente. Il provvedimento della Questura, sebbene sia un atto amministrativo, incide su diritti e status che la legge affida all'interpretazione e alla tutela del giudice ordinario piuttosto che del giudice amministrativo. La scelta procedurale del ricorrente è stata dunque ritenuta scorretta, non per mancanza di ricorso esperibile, ma per errata scelta del foro.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in camera di consiglio del dodici ottobre duemilaventitre, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. La controversia dovrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario competente secondo le norme processuali ordinarie, applicando la procedura di cui all'articolo undici del Codice del Processo Amministrativo. Le spese processuali sono compensate tra le parti, dato che il ricorso non era fondamentalmente infondato quanto al merito, bensì era semplicemente stato proposto dinanzi al foro sbagliato. Il TAR ordina inoltre che le generalità del ricorrente siano oscurate negli atti pubblici della sentenza, in conformità alle norme sulla tutela dei dati personali, proteggendo così la privacy e la dignità della persona coinvolta in una materia sensibile quale l'immigrazione.

Massima

Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative alla dichiarazione di irricevibilità di un'istanza di permesso di soggiorno, attribuendosi tale materia al giudice ordinario in quanto attinente allo status personale e ai diritti civili del ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- del decreto con cui è stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno notificato a mani in data 12.3.2018;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Preti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 21;
Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella competenza del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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