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Sentenza n. 202302345/2023

Sentenza n. 202302345/2023

STRANIERI - QUESTURA - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO ISTANZA RINNOVO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302345/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Guiyuan Cheng, cittadino straniero, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un decreto emesso dalla Questura di Milano in data 25 ottobre 2018, notificato il 8 gennaio 2019. Il provvedimento contestato rigettava l'istanza presentata da Cheng per il rinnovo del permesso di soggiorno italiano in qualità di lavoratore autonomo. La questione assume rilevanza nel contesto della disciplina sull'ingresso, permanenza e diritti degli stranieri in Italia, materia complessa che incrocia vincoli europei, sovranità nazionale e diritti della persona. Il ricorso era stato depositato presso il TAR nel corso del 2019, assumendo il numero di registro generale 460.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia rientra nel Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che regola l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. In particolare, il lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri è subordinato al rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno specifico, per il quale la Questura competente deve valutare requisiti soggettivi e obiettivi previsti dalla normativa vigente. Il rigetto di un'istanza di rinnovo costituisce un provvedimento amministrativo gravato da obbligo di motivazione e soggetto al controllo di legalità da parte del giudice amministrativo. Le autorità questuriali esercitano un potere discrezionale vincolato dai criteri e dai presupposti normativi, il cui esercizio deve essere sindacabile dal punto di vista della correttezza procedurale e della compatibilità con l'ordinamento.

La questione giuridica

Il nodo giuridico sotteso al ricorso riguardava se il decreto di rigetto fosse stato correttamente emesso secondo le modalità procedurali e sostanziali previste dall'ordinamento. In particolare, era controverso se la Questura avesse operato una valutazione conforme ai requisiti legali per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ovvero se sussistessero vizi procedurali nella formazione o notificazione del provvedimento. La questione implicava altresì una valutazione circa la tempestività e la correttezza formale dell'impugnazione esperita dal ricorrente dinanzi al giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il ricorso nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svoltasi il 12 ottobre 2023, con il relatore dott. Fabrizio Fornataro. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Estensore Fabrizio Fornataro e dal Consigliere Oscar Marongiu, ha pronunciato il giudizio dichiarando il ricorso improcedibile. Tale dichiarazione indica che il giudice ha riscontrato un vizio procedurale tale da escludere la possibilità di proseguire nell'esame del merito, indipendentemente dalle ragioni di diritto sostanziale che potessero assistere le parti. La motivazione dettagliata non è stata resa disponibile nel testo della sentenza, ma l'improcedibilità rappresenta una conclusione processuale che preclude il giudizio nel merito sulla legittimità dell'atto amministrativo contestato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato definitivamente il ricorso proposto da Guiyuan Cheng improcedibile, senza procedere all'esame dei vizi sostanziali allegati contro il decreto della Questura di Milano. Sono state compensate le spese di giudizio tra le parti, secondo il principio generale applicabile nei casi di improcedibilità. La sentenza, emanata in camera di consiglio il 12 ottobre 2023, ha efficacia esecutiva secondo il diritto amministrativo, ordinando all'autorità amministrativa di darvi seguito e chiudendo così il procedimento contenzioso senza conseguimenti favorevoli per il ricorrente.

Massima

Quando il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto di un permesso di soggiorno è affetto da vizi procedurali rilevanti, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità senza entrare nel merito della controversia sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto Prot. n.18688/2018 Imm. ID 962436 emesso dalla Questura di Milano in data 25/10/2018 e notificato il 08.01.2019, con cui la predetta autorità amministrativa decretava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dal sig. Cheng Guiyuan ed ogni atto connesso e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2019, proposto da
Guiyuan Cheng, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Ponte Seveso, 41;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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