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Sentenza n. 202300100/2023

Sentenza n. 202300100/2023

STRANIERI - PREFETTURA - ISTANZA PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300100/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso gerarchico presso la Prefettura di Milano contro il provvedimento della Questura di Milano che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il provvedimento originario di rigetto era stato adottato dalla Questura il 13 febbraio 2018 con numero 31504/2017 Imm. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti alla Prefettura, che però ha confermato il rigetto con provvedimento del 31 maggio 2018, successivamente notificato il 17 gennaio 2019. Successivamente, il ricorrente ha promosso il presente giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per impugnare il provvedimento prefettizio, chiedendo l'annullamento di entrambi i provvedimenti amministrativi che gli impedivano il rinnovo del permesso di soggiorno e conseguentemente il proseguimento della sua attività lavorativa.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto Legislativo n. 286 del 1998) e successivi regolamenti, che disciplinano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri dal territorio italiano. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è una delle tipologie previste dalla normativa ed è subordinato a determinati requisiti relativi alla effettiva disponibilità di un contratto di lavoro e al rispetto delle condizioni economiche minime stabilite dalla legge. Il rinnovo di tale permesso richiede la verifica della persistenza dei requisiti iniziali e il rispetto delle normative sulla ricerca e sull'assunzione della manodopera straniera. La procedura amministrativa prevede la possibilità di impugnare mediante ricorso gerarchico i provvedimenti della Questura presso la Prefettura, organo di grado superiore della medesima amministrazione.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sostenendo che la Questura e successivamente la Prefettura non avevano correttamente valutato i requisiti necessari per il rinnovo oppure avevano applicato la normativa in modo eccessivamente restrittivo. La controversia toccava il diritto di uno straniero a permanere in Italia per motivi lavorativi, un interesse personale di rilevante importanza che incide sulla libertà di circolazione e sul diritto al lavoro. Inoltre, la questione riguardava la corretta applicazione dei procedimenti amministrativi di carattere immigratorio e la legittimità della motivazione addotta nei provvedimenti amministrativi impugnati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, esaminata la documentazione e i rilievi del ricorrente, ha ritenuto che gli elementi di fatto e di diritto acquisiti nel procedimento amministrativo supportassero adeguatamente le determinazioni assunte dalla Questura e dalla Prefettura. Il TAR ha verosimilmente considerato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non soddisfacesse i requisiti previsti dalla normativa vigente e che la motivazione addotta dalle amministrazioni fosse sufficientemente articolata e ragionevole. Il collegio giudicante non ha rilevato violazioni procedurali tali da inficiare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, né ha riscontrato errori di valutazione suscettibili di determinare l'illegittimità degli stessi. La decisione di rigetto della domanda è stata valutata come coerente con il contesto normativo e fattuale del caso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando pertanto la legittimità sia del provvedimento della Questura che del successivo provvedimento di rigetto della Prefettura. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ognuna ha sostenuto le proprie spese senza condanna all'altrui carico. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, ribadendo l'efficacia definitiva della sentenza nel momento in cui veniva pronunciata.

Massima

L'amministrazione competente in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro gode di ampio potere discrezionale nella valutazione dei requisiti legali e delle condizioni di fatto, e il giudice amministrativo sindaca tali determinazioni solo ove ricorrano vizi di legittimità quali l'errore di diritto, l'ingiustizia manifesta della motivazione o la violazione di procedura.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Luigi Furno,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. 2018-009780 Area III bis, emesso dalla Prefettura di Milano il 31 maggio 2018 e notificato a mezzo p.e.c. in data 17 gennaio 2019, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, adottato dalla Questura di Milano ed avente n. 31504/2017 Imm. del 13 febbraio 2018.
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Premuda 23;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Ugo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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